Sentenza del 15/11/2017 n. 27018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2005-2007. L’Amministrazione aveva contestato l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da cessioni infragruppo, la deduzione di costi non di competenza, non inerenti o non deducibili e l’omessa contabilizzazione di interessi attivi. La società ha contestato, tra l’altro, l’applicazione della disciplina del transfer pricing per asserita mancanza di controllo societario, la determinazione dei prezzi, il recupero di costi infragruppo e l’assoggettamento a transfer pricing di finanziamenti infruttiferi internazionali, nonché la qualificazione di alcune spese per fiere, congressi, vitto e alloggio come spese di rappresentanza anziché pubblicitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi della società, confermando che il requisito del controllo rilevante ai fini del transfer pricing può essere accertato anche in base a un’influenza economica dominante di fatto, senza necessaria coincidenza con la nozione civilistica dell’art. 2359 c.c. È stata inoltre confermata l’applicabilità del transfer pricing ai finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate o controllanti, poiché la disciplina mira a verificare il valore normale secondo il principio di libera concorrenza. Sono stati respinti anche i motivi sui costi di competenza, sui costi infragruppo e sulla qualificazione delle spese per fiere, congressi, vitto e alloggio. È stato invece accolto il motivo dell’Agenzia delle Entrate e il sesto motivo incidentale della società, perché la CTR aveva ridotto del 40% i prezzi oggetto di rettifica senza spiegare i criteri utilizzati per individuare tale percentuale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale
La disciplina del transfer pricing si applica quando esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto, anche di fatto, e impone di valutare le operazioni infragruppo secondo il valore normale e il principio di libera concorrenza. Può riguardare anche finanziamenti infruttiferi internazionali.
D.P.R. n. 917/1986, art. 9, TUIR
Fornisce la definizione di valore normale, utilizzato come parametro per la verifica dei prezzi e delle condizioni delle operazioni infragruppo.
Art. 2359 c.c.
La nozione civilistica di controllo costituisce un possibile riferimento, ma non esaurisce il concetto di controllo rilevante ai fini tributari, che può fondarsi anche su un’influenza economica dominante di fatto.
D.P.R. n. 917/1986, art. 76, TUIR
È richiamato per il principio di autonomia dei periodi d’imposta: i costi devono essere imputati al corretto esercizio e l’eventuale maggiore imposta versata nell’anno di competenza può essere recuperata tramite istanza di rimborso.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 5, TUIR
La deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa. I costi sostenuti nell’interesse del gruppo non sono automaticamente deducibili dalla singola società, ma possono esserlo pro quota se adeguatamente documentati e riferibili alla sua attività.
D.P.R. n. 917/1986, art. 108, comma 2, TUIR
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta: sono pubblicitarie quelle dirette a promuovere prodotti, marchi o servizi e incrementare le vendite; sono di rappresentanza quelle rivolte principalmente ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una diretta aspettativa di aumento delle vendite.
Art. 9 del Modello OCSE e Linee Guida OCSE sul transfer pricing
Il principio di libera concorrenza impone di confrontare le condizioni delle operazioni infragruppo con quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. Le Linee Guida OCSE hanno valore interpretativo.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Consente al contribuente di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata nell’esercizio corretto quando i costi siano stati imputati erroneamente a un altro periodo.
Massime di principio
- Ai fini del transfer pricing, il controllo non deve necessariamente risultare da una partecipazione maggioritaria o dai requisiti formali dell’art. 2359 c.c.; può essere desunto da un’influenza economica dominante, anche attraverso ruoli strategici e rapporti di fatto.
- Le operazioni infragruppo internazionali devono essere valutate secondo il principio di libera concorrenza, anche quando siano formalmente gratuite o infruttifere. Un finanziamento senza interessi può quindi generare una rettifica fiscale basata sull’interesse che sarebbe stato applicato tra soggetti indipendenti.
- Una riduzione o quantificazione forfetaria della pretesa tributaria è legittima solo se il giudice espone in modo verificabile i dati e i criteri utilizzati; una percentuale priva di motivazione specifica comporta un vizio della sentenza.
- Il principio di competenza impone di imputare i costi all’esercizio corretto. Il recupero del costo in un anno non comporta automaticamente la rettifica degli altri periodi, ma il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta eventualmente pagata in eccesso.
- I costi sostenuti per altre società del gruppo non sono deducibili per intero solo perché il gruppo ne ha beneficiato: occorrono prova documentale, inerenza e una corretta imputazione pro quota alla società che li deduce.
- Per distinguere spese pubblicitarie e spese di rappresentanza occorre esaminare la finalità concreta e documentata dell’iniziativa, verificando se prevalga la promozione diretta delle vendite oppure il semplice rafforzamento dell’immagine e del prestigio aziendale.
- La cassazione con rinvio non determina una vittoria definitiva di una parte sul merito complessivo: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio limitatamente ai profili indicati dalla Corte.
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