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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 11524 del 3 giugno 2025 a firma del Presidente del Comitato Tecnico Regionale istituito presso la Regione Puglia dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regione Puglia avente come oggetto “Soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto. Riesame del Rapporto di Sicurezza edizione agosto 2024. Procedura per la valutazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 105/2015 - Riscontro del Gestore”, limitatamente alle previsioni meglio individuate in narrativa; - del provvedimento prot. n. 16721 del 24 luglio 2025 del Comitato Tecnico Regionale istituito presso la Regione Puglia dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regione Puglia, avente come oggetto “Soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto. Riesame del Rapporto di Sicurezza edizione agosto 2024. Procedura per la valutazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 105/2015 - Riscontro del Gestore”, limitatamente alle previsioni meglio individuate in narrativa; - di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa - laddove lesiva della posizione della ricorrente - la non conosciuta “documentazione prodotta dal gruppo di lavoro incaricato con nota prot. n. 19868 del 30/09/2024 e coordinato dall'ing. Lorenzo Elia, Comandante dei Vigili del fuoco di Taranto” richiamata nel suddetto provvedimento prot. n. 11524 del 3 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202500974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizioni e relativi termini di adeguamento contenuti nelle note del Comitato Tecnico Regionale del 3 giugno 2025 e del 24 luglio 2025, relative al riesame del rapporto di sicurezza dello stabilimento siderurgico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, in qualità di conduttrice dello stabilimento, ha impugnato le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Regionale nell'ambito della procedura di riesame del rapporto di sicurezza ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 d.lgs. 105/2015. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comitato non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate contro le prescrizioni originarie e il cronoprogramma alternativo proposto, né avrebbe motivato i termini assegnati per l'adeguamento. Con il secondo motivo ha contestato, sotto i medesimi profili e per violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 97 Cost., l'irragionevolezza dei termini relativi alle prescrizioni non modificate o solo parzialmente modificate, sostenendo che fossero oggettivamente incongrui. In memoria la società ha inoltre invocato l'art. 17, comma 3, d.lgs. 105/2015, ritenendo applicabile il termine di adeguamento fino a 48 mesi.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto dimostrata la valutazione delle osservazioni dal fatto che il Comitato, con la nota del 24 luglio 2025, aveva accolto in larga parte i rilievi della società e rimodulato diverse prescrizioni. Non era necessario confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente l'esposizione chiara delle ragioni poste a fondamento della decisione. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione per relationem, in quanto le prescrizioni e i termini richiamavano la documentazione relativa all'incidente del 7 maggio 2025 e la relazione conclusiva del gruppo di lavoro del 10 marzo 2025. Tale relazione aveva rilevato la non conformità del rapporto di sicurezza ai requisiti minimi del d.lgs. 105/2015 e la necessità delle prescrizioni per escludere una situazione di rischio grave e imminente. La fissazione dei termini rientrava nella discrezionalità tecnica del Comitato, anche quanto alla ponderazione del rischio connesso alla prosecuzione dell'attività. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l'irragionevolezza dei termini, osservando che non si trattava di un impianto già conforme cui fossero richiesti ulteriori miglioramenti, ma di un gestore non ancora in regola, chiamato a realizzare attività e adeguamenti strutturali che avrebbero dovuto essere già presenti al momento della presentazione del rapporto di sicurezza. Il termine fino a 48 mesi previsto dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 105/2015 non era applicabile, perché riguarda esclusivamente carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, mentre la relazione aveva accertato proprio l'esistenza di tale rischio. Il TAR ha altresì rilevato che l'art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015 non stabilisce sanzioni automatiche per il mancato rispetto delle prescrizioni, lasciando al Comitato la relativa valutazione e la possibilità di ulteriori proroghe in presenza di motivi giustificati e comprovati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni costituite: 3.000 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e 3.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune di Taranto; nulla spese per le amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • artt. 14, 15, 16 e 17 d.lgs. 105/2015

    Disciplinano il rapporto di sicurezza e la relativa valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale, nonché le prescrizioni e i termini di adeguamento. Il rapporto di sicurezza costituisce condizione per la regolare operatività dello stabilimento; il termine fino a 48 mesi previsto dall'art. 17, comma 3, è limitato alle carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente.

  • art. 10 d.lgs. 105/2015

    Costituisce la base normativa per l'istituzione e l'intervento del Comitato Tecnico Regionale competente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La società ne ha dedotto la violazione in relazione alla valutazione delle osservazioni procedimentali; il TAR ha escluso il vizio, ritenendo dimostrata la valutazione sostanziale dei rilievi attraverso la successiva rimodulazione delle prescrizioni.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e proporzionalità; il TAR ha ritenuto ragionevoli le prescrizioni e i termini alla luce della situazione di rischio grave e imminente.

  • art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015

    Non prevede sanzioni automatiche per il mancato rispetto delle prescrizioni e rimette la valutazione al Comitato Tecnico, consentendo ulteriori proroghe in presenza di motivi giustificati e comprovati.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle osservazioni presentate in contraddittorio procedimentale, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione, purché dia conto in modo chiaro delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; l'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e la conseguente rimodulazione delle prescrizioni costituiscono indice della loro effettiva valutazione.
  • La motivazione per relationem delle prescrizioni tecniche è adeguata quando richiama documenti istruttori previamente individuati e conoscibili, dai quali risultino la non conformità dell'attività ai requisiti normativi, la necessità delle misure imposte e il rischio che esse mirano a eliminare o ridurre.
  • La fissazione dei termini per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti dell'illogicità, dell'irragionevolezza, dell'erroneità dei presupposti o del difetto di istruttoria; la presenza di un rischio grave e imminente può giustificare termini particolarmente ravvicinati.
  • Il termine di adeguamento fino a 48 mesi previsto dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 105/2015 si applica soltanto alle carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente; non può essere invocato dal gestore che debba ancora realizzare adeguamenti necessari per rendere il rapporto di sicurezza conforme ai requisiti minimi di legge in presenza di tale rischio.
  • L'obbligo di presentare un rapporto di sicurezza conforme alla normativa costituisce presupposto della regolare operatività dello stabilimento e non può essere utilizzato per ottenere proroghe fondate sulla pregressa mancata realizzazione di adeguamenti che avrebbero dovuto essere già esistenti.
  • In assenza di sanzioni automatiche per il mancato rispetto delle prescrizioni, l'amministrazione conserva un margine di valutazione sulle conseguenze dell'inadempimento e può accordare ulteriori proroghe soltanto in presenza di motivi giustificati e comprovati.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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