Ordinanza n. 10321/2026 - Roma, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 8 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di accesso dell’8 gennaio 2026 e parziale rigetto dell’istanza da parte dell’Università degli Studi di Torino
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli esiti degli esami di profitto sostenuti all’esito del semestre filtro, propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, disciplinato dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Dopo non aver conseguito alcuna sufficienza nei due appelli previsti, ha presentato al Ministero e all’Università un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, chiedendo, tra l’altro, tutti gli atti e verbali di correzione delle proprie prove, compresi quelli eventualmente formati dai singoli commissari. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha contestato il silenzio del Ministero e il parziale diniego dell’Università. Nel corso del giudizio, una parte della documentazione è stata trasmessa; il ricorrente ha quindi dichiarato di conservare interesse esclusivamente all’ostensione dei presunti verbali individuali relativi alle attività di correzione svolte dai singoli commissari.
La decisione
Il TAR ha definito l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. distinguendo tra la documentazione già trasmessa e quella ulteriore richiesta dal ricorrente. Per i documenti già ostesi ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse all’accesso. Ha invece respinto la richiesta relativa ai verbali individuali dei singoli commissari, rilevando che non vi era alcuna evidenza dell’esistenza di ulteriori verbali concernenti le operazioni di correzione oltre a quelli già trasmessi. Il giudizio sull’accesso non può trasformarsi in una verifica della correttezza della procedura di correzione e l’accesso documentale presuppone l’esistenza dei documenti richiesti, non potendo essere utilizzato per ottenere la formazione di nuovi atti o per svolgere un controllo astratto sull’operato amministrativo. Le spese della fase sono state poste in solido a carico del Ministero, dell’Università e del Cineca, quantificate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone la concreta esistenza dei documenti richiesti e non può essere utilizzato per ottenere la formazione di nuovi documenti o per sindacare, in via generale, la correttezza dell’attività amministrativa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; nel caso concreto ha consentito di dichiarare cessata la materia del contendere per i documenti successivamente ostesi e di respingere la richiesta relativa a documenti ulteriori non risultanti esistenti.
Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina il semestre filtro e gli esami propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- L’accesso documentale può essere esercitato soltanto con riferimento a documenti amministrativi concretamente esistenti; l’amministrazione non è tenuta a formare nuovi documenti, verbali o elaborazioni per soddisfare la richiesta di accesso.
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione effettivamente trasmessa.
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. riguarda il diritto all’ostensione di documenti esistenti e non può essere utilizzato per introdurre questioni estranee, quali la verifica generale della legittimità o della correttezza tecnica delle operazioni amministrative sottostanti.
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