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Sentenza

Sentenza n. 1508/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como n. 27, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025.

Giustizia amministrativa202504234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva imposto l'attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per complessivi euro 2.500,00, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Ha domandato inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire al difensore ogni facoltà di legge per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il giudice adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente o la data del rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la procura speciale debba indicare gli elementi necessari a individuare la controversia, comprese l'oggetto, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica su foglio separato non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata depositata telematicamente insieme a esso: la copia informatica della procura cartacea non assicura né la piena consapevolezza del contenuto dell'atto rappresentativo né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. La deroga riconosciuta per la procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso non è quindi estensibile alla procura analogica separata allegata al ricorso nativo digitale. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; tale requisito richiede l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non era presente in udienza o camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di procura e difesa.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria dei vizi della procura non è stata ritenuta applicabile quando la procura speciale, requisito di ammissibilità, mancava al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; il beneficio è stato negato perché esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili con condotta prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi idonei a individuare specificamente la controversia.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati in relazione all'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio e della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale

    La procura speciale deve esistere anteriormente o contestualmente alla redazione del ricorso e deve essere specificamente riferibile alla controversia; la sua mancanza non è sanabile dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare in modo concreto la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura meramente generica è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su foglio analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non acquista validità per il solo collegamento telematico con il ricorso: l'equiparazione alla procura apposta in calce non esonera dall'indicazione, nel testo della procura, degli elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la parte abbia omesso di adottare la soluzione processuale più prudente in presenza di indirizzi interpretativi già esistenti, anche se discordanti; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaAbuso del diritto e del processoDecadenza e tardività

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