Cassazione Penale, Sentenza n. 30974/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia del 21/09/2023 di proroga per due anni del regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis. Il ricorrente denunciava carenza di specificità della motivazione del provvedimento, lamentando che la motivazione si fondava su fatti remoti e su affermazioni errate contenute nel decreto ministeriale (presunte condanne per omicidio e tentativi di contatto con l'esterno), senza indicare elementi di attualità circa la persistenza dell'appartenenza all'associazione camorristica e facendo generici riferimenti al tenore di vita dei familiari non indagato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte generico e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è ammissibile solo per violazione di legge e che la motivazione è idonea se non priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Pur avendo il Tribunale dato atto di errori presenti nel decreto ministeriale, la decisione impugnata ha comunque esposto, con motivazione non apparente, elementi attuali idonei a giustificare la proroga del 41-bis: la caratura criminale del ricorrente come esponente di rilievo del clan, la documentata operatività dell'organizzazione (misure cautelari recenti che hanno evidenziato subentri e reggenze, arresto di affiliati come Ascione Mario ritenuto reggente, atti dimostrativi e intimidatori come le "stese"), e la possibilità ragionevole di collegamenti con l'esterno. La Corte ha escluso rilievo alla censura sul tenore di vita dei familiari, rilevando che tale elemento non era affermato nel provvedimento impugnato. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis
Norma che prevede il regime detentivo differenziato per detenuti legati ad associazioni criminali; la proroga può essere disposta quando risulti la sussistenza, anche probabilmente, di collegamenti od operatività dell'organizzazione che giustificano la misura cautelare del trattamento differenziato
codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Cass. Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004 (Santapaola)
Affermato che la mancanza della motivazione integra vizio rilevante quando la motivazione difetta dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, diventando solo apparente e non comprensibile
Cass. Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014 (Trigila)
Stabilito che non costituisce automaticamente violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non ritiene rilevanti argomenti della difesa se i dati assunti a fondamento della decisione sono sufficienti e non intrinsecamente fittizi
Cass. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020 (Farao)
Orientamento secondo cui, ai fini della proroga del 41-bis, la sussistenza di collegamenti con un'associazione non deve essere dimostrata con certezza: è sufficiente che tale collegamento sia ragionevolmente probabile in base ai dati conoscitivi acquisiti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è limitato al vizio di violazione di legge; non è sufficiente formulare censure generiche o non specificamente riferite agli elementi motivazionali
- Gli errori o imprecisioni presenti in un decreto ministeriale non determinano automaticamente l'annullamento se il giudice di merito ha comunque fornito, con motivazione non apparente, elementi attuali e sufficienti a giustificare la misura
- Per prorogare il regime 41-bis non è richiesta la prova certa di collegamenti attuali con l'associazione criminale: è sufficiente che la sussistenza di tali collegamenti sia ragionevolmente probabile sulla base degli elementi acquisiti (arresti, indagini, episodi intimidatori, successioni di vertici)
- La motivazione del Tribunale deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; tuttavia il giudice non è obbligato a rispondere dettagliatamente a ogni argomento difensivo se i dati posti a fondamento della decisione sono autonomamente idonei
- Riferimenti a circostanze (es. tenore di vita dei familiari) richiedono accertamento e non possono essere assunti apoditticamente senza indagine; se tali elementi non figurano nel provvedimento, la censura su di essi è priva di efficacia
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