Cassazione Penale, Sentenza n. 19958/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che lo aveva dichiarato responsabile di più capi di bancarotta distrattiva per aver effettuato finanziamenti infragruppo (a favore di Gest s.n.c. e Green Building s.r.l.) sottraendo risorse alla Assoimmobiliare s.r.l. fallita. Il ricorrente contestava: 1) l'errata applicazione dei principi sui vantaggi compensativi e la mancata considerazione dell'elemento soggettivo (dolo); 2) la mancata valutazione della bancarotta "riparata" in relazione alle somme restituite; 3) l'illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nonostante il fallimento anche nei suoi confronti; 4) l'eccessività della pena senza tener conto del comportamento processuale e delle somme versate al fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte: ha ritenuto infondati i primi due motivi (vantaggi compensativi e bancarotta riparata) e il quarto motivo (pena) perché la motivazione della Corte territoriale era corretta e i presupposti invocati dalla difesa non erano provati. Ha invece accolto il terzo motivo relativo alla condizione posta alla sospensione condizionale della pena, perché il giudice non può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno senza che vi sia stata costituzione di parte civile. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condizione della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto; per il resto ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità e la pena inflitta in appello (reclusione anni 1, mesi 6, giorni 20, con alcune esclusioni/assoluzioni su capi specifici come da motivazione d'appello).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite procedurale entro cui il ricorso è stato formulato (limiti di censura derivanti dall'art. 173 disposizioni attuative).
art. 219, secondo comma (legge fallimentare)
Citata come circostanza aggravante; la Corte d'appello l'ha considerata ma l'ha bilanciata in sede di determinazione della pena con le attenuanti generiche, rendendola recessiva.
Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023 (principio giurisprudenziale)
"il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile"
La Cassazione ha applicato questo principio per annullare la condizione imposta alla sospensione condizionale, ritenendo che, in assenza di costituzione di parte civile (qui il fallimento non si è costituito), non si possa subordinare il beneficio al risarcimento.
Orientamenti consolidati della Corte di Cassazione in materia di bancarotta distrattiva (Sez. 5, pronunce richiamate)
"integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi" (richiami a sentenze come n. 20039/2013, n. 47216/2019, n. 46689/2016 ecc.)
La corte ha ritenuto applicabili tali principi: i finanziamenti infragruppo proseguiti in anni di difficoltà, senza piano di rientro né garanzie e senza prova di vantaggi compensativi concreti, configurano distrazione rilevante ai fini della bancarotta.
Giurisprudenza sulla bancarotta cd. "riparata" (Sez. 5, pronunce richiamate)
Per riconoscere la bancarotta "riparata" è necessario provare l'esatta corrispondenza tra i rientri nelle casse sociali e gli atti distrattivi prima della dichiarazione di fallimento; tale prova è onere dell'amministratore e mancava nel caso esaminato.
Massime di principio
- I finanziamenti infragruppo possono integrare bancarotta distrattiva quando sono effettuati mentre la società erogante è in difficoltà, mancano garanzie, non esiste piano di rientro e non risultano vantaggi compensativi provati; la semplice appartenenza al gruppo o la generica aspettativa di profitto non sono sufficienti.
- Per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo è necessario dimostrare in modo specifico e documentale il saldo finale positivo o l'effettiva idoneità dei vantaggi a compensare gli effetti negativi per la società depauperata (valutazione ex ante fondata su dati probatori).
- La figura della "bancarotta riparata" opera solo se c'è corrispondenza esatta e provata tra le somme ristabilite nelle casse sociali e le distrazioni, prima della dichiarazione di fallimento; l'onere probatorio grava sull'amministratore che pretende la ricostruzione riparatoria.
- Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi risarcitori verso il civile in assenza di costituzione di parte civile: il vincolo al risarcimento è attinente al danno civile e richiede la domanda/partecipazione del danneggiato.
- Nella determinazione della pena il richiamo a minimi edittali, alla prevalenza di attenuanti generiche e alla riduzione per il rito abbreviato è legittimo; una pena non distante dal minimo non è in sé indice di vizio motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →