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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07952/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in appello all'esito di una pronuncia emessa ex art. 599-bis c.p.p. (concordato sui motivi di appello). Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo, in sostanza, la mancata applicazione della pena pecuniaria in relazione al reato contestato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione rileva però che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono censurabili solo i profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Nel caso concreto la censura investiva una modalità di determinazione della pena rispetto a una pena già concordata tra le parti, senza allegare illegalità della sanzione né difformità dalla proposta accolta, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La pronuncia resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o su vizi della pena se non determinano illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il limite per cui, nel concordato in appello, non è consentito dedurre la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È la fattispecie sostanziale richiamata nel ricorso, in relazione alla quale il ricorrente contestava la mancata applicazione della pena pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della pronuncia rispetto al concordato.
  • Non sono proponibili censure relative a motivi di appello rinunciati nel concordato, né doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti consentiti dalla struttura del rito.
  • In tema di concordato in appello, i vizi concernenti la determinazione della pena non sono di per sé deducibili in cassazione; assumono rilievo solo se la sanzione applicata è illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso contesta un profilo della pena già concordata tra le parti senza dedurre illegalità della sanzione, difetta l'interesse a impugnare e il ricorso è inammissibile.

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