Cassazione Civile, Sentenza n. 36176/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Sperlonga impugnava in Cassazione la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promossa contro l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di pignoramento di un credito vantato dal Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci nei confronti del Comune. Il ricorso principale era fondato su dieci motivi tesi a censurare la pronuncia del giudice dell'esecuzione e del Tribunale; il controricorrente Messore propose inoltre un ricorso incidentale condizionato su un motivo (richiamando art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. e art. 618 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione del requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (mancata esposizione sommaria e autonoma dei fatti di causa nel ricorso per cassazione). Per tale ragione il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dei controricorrenti, con liquidazione di importi specifici (€6.500,00 più €200,00 per ciascun controricorrente e €2.000,00 per il procedimento incidentale di sospensione, oltre oneri di legge). La Corte ha altresì rilevato la tardività nella notificazione dei controricorsi e le relative conseguenze sulla liquidazione delle spese, e ha disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 553 c.p.c.
Norma sull'assegnazione delle somme o delle cose pignorate; richiamata come titolo del provvedimento di assegnazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento.
art. 617 c.p.c.
Regola l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato; il Comune aveva usato questa azione contro l'ordinanza di assegnazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede nel ricorso per cassazione un'esposizione sommaria e autonoma dei fatti di causa; la Corte ha ritenuto che il ricorso del Comune non soddisfacesse tale requisito, determinando l'inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Esige la specificità delle censure; la Corte ha osservato che, per effetto della carenza espositiva dei fatti, anche i motivi risultavano inspecifici.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e violazione di norme sul procedimento); richiamati nel ricorso incidentale di Messore, poi assorbito per l'inammissibilità del principale.
art. 370 c.p.c.
Fissa il termine per la notificazione del controricorso in cassazione; la Corte ha rilevato la tardività della notificazione dei controricorsi, con effetti sulla considerazione di tali atti ai fini della liquidazione delle spese.
art. 373 c.p.c.
Disciplina la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; la Corte ha liquidato le spese relative al procedimento incidentale, che spettano alla Corte di Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o rigettata; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione è essenziale rispettare l'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: va fornita una esposizione sommaria, autonoma e chiara dei fatti di causa (pretese delle parti, titolo e oggetto del credito pignorato, vicende processuali principali) distinta dalla mera formulazione dei motivi. La sua omissione determina l'inammissibilità.
- Le censure in Cassazione devono risultare specifiche e comprensibili; una carenza nella ricostruzione dei fatti rende anche i motivi carenti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
- Quando il ricorso principale è inammissibile, i ricorsi incidentali condizionati ad esso restano assorbiti, indipendentemente dalla loro tempestività.
- In materia esecutiva e di opposizione agli atti esecutivi la regola sulla sospensione feriale dei termini non si applica: la notificazione dei controricorsi deve rispettare i termini ordinari (art. 370 c.p.c.), e la tardività può incidere sulla valutazione delle spese.
- La Corte di Cassazione provvede anche alla liquidazione delle spese connesse ai procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione (art. 373 c.p.c.) e può disporre il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012 in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione.
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