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Sentenza

Sentenza n. 11754/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 25 giugno 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine per l’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, è stato ritenuto pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa ed era scaduto alla data di proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, rilevando che il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti dal ricorrente in altro Stato membro dell’Unione europea e di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per decidere sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, una volta presentata la documentazione completa, costituisce il termine per la conclusione del procedimento; il suo inutile decorso integra silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Decreto legislativo richiamato quale atto modificativo del d.lgs. 206/2007 e attuativo della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all’autorità competente di valutare il titolo estero considerando l’insieme delle competenze acquisite e verificando l’equivalenza della formazione, anche mediante misure compensative proporzionate.

  • art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022

    Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito assunta dall’amministrazione competente.

Massime di principio

  • Il procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso infruttuoso del termine integra silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice deve ordinare all’amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, eventualmente parametrato alle concrete difficoltà organizzative e al numero delle istanze pendenti, senza consentire che tali difficoltà giustifichino l’inerzia oltre il termine giudizialmente assegnato.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve considerare il complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove emergano differenze rilevanti, può disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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