Sentenza n. 1325/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-1582 del 22.09.2025, recante “Aggiornamento della D.G.R. n. 22-8344 del 25 marzo 2024 - Approvazione dell'elenco regionale degli importi massimi autorizzabili degli ausili, protesi e ortesi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 5, Elenchi 2A e 2B”; b) del tariffario approvato e allegato alla predetta deliberazione; c) della determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 948 del 20.12.2024, dal contenuto non noto, in quanto conosciuta solo perché richiamata per relationem nella predetta deliberazione; d) della nota class. 14.110.50 - f.4/2025C del 23.10.2025 con cui la Regione Piemonte - Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica - ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela trasmessale da AssoAusili - Associazione Italiana Tecnologie Assistive Digitali in data 13.10.2025; e) del silenzio-rigetto opposto dalla Regione Piemonte all'ulteriore istanza di annullamento in autotutela notificata dal legale di AssoAusili - Associazione Italiana Tecnologie Assistive Digitali in data 04.11.2025; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalla Regione Piemonte in relazione alla vertenza in trattazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione regionale e tariffario sperimentale recanti i prezzi massimi autorizzabili per l'acquisto di ausili, protesi e ortesi, limitatamente agli ausili delle classi 22 e 24 dell'elenco 2B dell'allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale che, in via sperimentale e temporanea, fissava prezzi massimi per l'acquisto da parte delle aziende sanitarie degli ausili tecnologici appartenenti agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché gli atti connessi e il rigetto delle istanze di autotutela. Hanno dedotto: in primo luogo, la violazione della disciplina nazionale e regionale che impone l'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei fornitori e dei prezzi degli ausili degli elenchi 2A e 2B; in secondo luogo, l'eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che i prezzi fossero stati determinati senza un'analisi documentata dei costi e senza adeguato confronto con le associazioni rappresentative degli specifici settori merceologici, mediante un acritico riferimento ai tariffari di altre regioni; in terzo luogo, la violazione dell'art. 30-bis del d.l. 50/2017, per avere la Regione considerato gli ausili come meri prodotti di serie, senza remunerare i servizi accessori di personalizzazione e assistenza, specialmente per le disabilità gravi e complesse. La Regione ha eccepito l'inammissibilità per mancata prova dell'inadeguatezza economica dei prezzi e ha difeso la legittimità del tariffario in ragione della sua natura transitoria, dell'avvio delle gare e dell'istruttoria svolta con associazioni ritenute rappresentative.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo provato l'interesse a ricorrere attraverso la dimostrazione che i prezzi massimi regionali erano sensibilmente inferiori a quelli precedentemente applicati, senza necessità di provare già in rito che fossero inferiori ai costi di produzione o commercializzazione. Nel merito, ha respinto il primo motivo: sebbene per gli ausili degli elenchi 2A e 2B la determinazione dei prezzi debba avvenire nell'ambito di procedure di gara, un tariffario temporaneo e transitorio può essere adottato nelle more delle gare, per evitare interruzioni o ritardi nell'erogazione, purché non eluda stabilmente l'obbligo di gara. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Regione si era sostanzialmente appiattita sui valori più ricorrenti dei tariffari di altre regioni, senza documentare una verifica della loro congruità, della metodologia sottostante e della rispondenza ai costi di produzione e distribuzione nella specifica realtà piemontese. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza di un effettivo coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli specifici settori degli ausili ad alta tecnologia per la comunicazione, l'informazione e la manipolazione di oggetti: la loro rappresentatività non può essere esclusa perché tali prodotti costituiscono una quota minoritaria degli ausili tariffati. L'accoglimento ha comportato l'annullamento della deliberazione e del tariffario allegato nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, ossia quanto ai prezzi massimi degli ausili delle classi 22 e 24 dell'elenco 2B. Il terzo motivo è stato assorbito perché il suo accoglimento non avrebbe procurato un'utilità ulteriore. La Regione Piemonte è stata condannata alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, artt. 17-19
L'assistenza protesica rientra nei livelli essenziali di assistenza.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, allegato 5, elenchi 1, 2A e 2B
L'allegato distingue le protesi e ortesi su misura dell'elenco 1 dagli ausili tecnologici di serie degli elenchi 2A e 2B.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, allegato 12, art. 2
Per le protesi e ortesi dell'elenco 1 l'acquisto avviene dai fornitori accreditati sulla base di un tariffario regionale.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, allegato 12, art. 3
Per gli ausili degli elenchi 2A e 2B le regioni e le aziende sanitarie devono stipulare contratti con fornitori individuati mediante procedure di gara, anche per determinare i prezzi di acquisto.
art. 30-bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50
È richiamato dalle ricorrenti quale parametro della disciplina relativa all'acquisto degli ausili e ai servizi connessi.
art. 8-sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Nella fissazione o nell'aggiornamento delle tariffe sanitarie occorre tenere conto dei costi di produzione; il riferimento ai tariffari regionali non legittima una ricognizione meramente automatica e acritica dei relativi prezzi.
art. 3, comma 2, allegato 12, D.P.C.M. 12 gennaio 2017
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di ricorrere a procedure di gara per gli ausili degli elenchi 2A e 2B.
Massime di principio
- L'amministrazione regionale può adottare, nelle more dell'espletamento delle gare previste per l'acquisto degli ausili degli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, un tariffario temporaneo e transitorio con prezzi massimi, purché tale strumento sia realmente provvisorio, funzionale a evitare interruzioni dell'assistenza e non costituisca elusione dell'obbligo di gara.
- La determinazione di tariffe massime sanitarie richiede un'istruttoria effettiva e documentata sui principali costi di produzione e distribuzione, sulla congruità dei prezzi e sulle specificità del mercato territoriale; non è sufficiente recepire acriticamente i valori più ricorrenti nei tariffari di altre regioni.
- Il riferimento ai tariffari regionali di altre amministrazioni non esonera l'ente dalla verifica dell'attendibilità della metodologia con cui quei tariffari sono stati formati e della loro adeguatezza rispetto ai costi produttivi e alle condizioni del mercato regionale interessato.
- Quando gli ausili oggetto di tariffazione appartengono a settori merceologici eterogenei, l'istruttoria deve coinvolgere le associazioni maggiormente rappresentative dei diversi comparti interessati, anche se alcuni di essi rappresentano una quota minoritaria del mercato complessivamente tariffato.
- Ai fini dell'interesse a ricorrere contro un tariffario che riduce i prezzi massimi rispetto a quelli precedentemente applicati è sufficiente dimostrare il concreto pregiudizio economico derivante dalla riduzione; la prova dell'eventuale insufficiente remunerazione dei costi attiene al merito della censura sull'adeguatezza dell'istruttoria, non alla condizione dell'azione.
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