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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29871/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di intimazione per il pagamento della tassa automobilistica 2006, ritenuto illegittimo dalla CTR Lazio perché relativo a un credito già prescritto. Pur essendo la contribuente risultata vittoriosa nel merito, la CTR aveva compensato le spese di lite richiamando in modo generico la "complessità giuridica delle questioni". La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la compensazione delle spese sarebbe stata disposta senza l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni, come richiesto dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità. L'agente della riscossione non si è costituito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la motivazione della CTR non consentiva di comprendere le ragioni della compensazione delle spese, poiché il generico riferimento alla complessità della vicenda non era sufficiente a integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni. Richiamando la disciplina applicabile ratione temporis, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato ad altra sezione della CTR Lazio perché provvedesse nuovamente anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente ed espressamente indicate in motivazione.

  • d.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1

    La modifica all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 si applica dal 1° gennaio 2016; nel caso concreto la disciplina era applicabile perché la sentenza di primo grado era successiva a tale data.

  • art. 92 c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    Le ragioni che giustificano la compensazione delle spese devono essere specifiche, esplicitate in motivazione e non riducibili a formule generiche o meramente assertive.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite è legittima solo se la decisione individua e motiva in modo espresso gravi ed eccezionali ragioni, riferite a circostanze concrete della controversia.
  • Una motivazione apparente o meramente generica, come il richiamo alla sola complessità della vicenda, non consente il controllo di legittimità e determina violazione della disciplina sulle spese.
  • Quando la parte vittoriosa nel merito subisce la compensazione delle spese senza adeguata motivazione, il relativo capo della sentenza è cassabile con rinvio.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere desunte dal solo diverso esito dei gradi di merito o da enunciazioni astratte di giustizia, ma devono emergere dalla specificità del caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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