Cassazione Penale, Sentenza n. 9632/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva rigettato l'appello di Belfiore contro l'ordinanza del GIP del 2 ottobre 2023; oggetto della censura era il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge, richiamando l'art. 275, comma 2‑bis, c.p.p., sostenendo che, essendo stato condannato in primo grado a pena non superiore a tre anni, la misura intramuraria non poteva essere applicata; contestava inoltre che la valutazione sulla inidoneità del domicilio fosse devoluta alla competenza del Tribunale del Riesame. Successivamente il ricorrente ha dichiarato rinuncia all'impugnazione l'11 gennaio 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Poiché l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, la Corte ha disposto che il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza consolidata. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p. Decisione resa l'8 febbraio 2024.
Norme richiamate
art. 275, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che, avendo ricevuto condanna in primo grado a pena non superiore a tre anni, la misura cautelare intramuraria non sarebbe applicabile; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione a seguito di rinuncia all'impugnazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma normalmente prevista per l'imposizione delle spese e per il versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'applicazione di questo onere quando l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; conseguentemente il giudice di legittimità non esamina il merito delle questioni sostanziali sollevate.
- Se l'inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, questi non può essere assoggettato alle spese processuali né al pagamento a favore della cassa delle ammende; è prassi consolidata della Corte di Cassazione escludere tali condanne in questi casi.
- Le questioni di diritto sostanziale richiamate (es. applicabilità della custodia intramuraria dopo condanna di primo grado) devono essere tempestivamente trattate e non possono essere decise quando il procedimento di impugnazione si estingue per rinuncia; per ottenere un pronunciamento è necessario non rinunciare e farle oggetto di motivazione nelle fasi recedenti.
- Nel valutare richieste di sostituzione della misura cautelare, è opportuno verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti normativi (compresi eventuali limiti derivanti da condanne) e documentare in modo congruo la idoneità/inoffensività del domicilio o di altre misure alternative, poiché tali valutazioni possono influire sulla decisione del riesame.
- Prima di promuovere impugnazioni in Cassazione conviene accertare l'interesse concreto alla decisione (es. assenza di sopravvenienze che rendano il ricorso privo di oggetto) per evitare l'inammissibilità per cause esterne e la perdita dell'occasione di un pronunciamento sul merito.
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