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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11643/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di invasione e occupazione di edificio pubblico. Deduce: (i) violazione di legge perché, a suo avviso, la fattispecie rientrerebbe nella disciplina speciale di cui all'art. 26 della legge 513/1977 (cessione/ subingresso sanzionata in via amministrativa) e dunque non sarebbe integrato il tipo penale; (ii) vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la Corte non ha valutato la documentazione fornita che dimostrerebbe il pagamento del canone all'ALER e l'inserimento del ricorrente in graduatoria comunale, cioè l'esistenza di un titolo o di un legittimo interesse all'occupazione; è stato altresì dedotto (implicitamente) che la somma versata era una indennità non illecita. Inoltre è stata censurata la condanna alla provvisionale in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto integrato il reato di invasione e occupazione di immobile pubblico in quanto sussisteva l'invasione senza titolo e la durevole occupazione con intento di profitto, unitamente alla consapevolezza dell'altruità del bene (dolo specifico). Ha escluso l'applicabilità dell'art. 26 della legge 513/1977, ritenendo la fattispecie diversa (accordo privato e precarietà del titolo) e manifesta arbitrarietà della somma corrisposta a titolo di indennità. Ha respinto il vizio per travisamento della prova. Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione relativa alla provvisionale essendo materia non definitiva. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ALER, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori, e ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per il pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b ed e

    citato nel ricorso come criteri di ammissibilita' dei motivi (violazione di legge; travisamento della prova)

    La Corte ha ricondotto i motivi alle rispettive fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p. e li ha ritenuti infondati: non sussiste violazione di legge né travisamento della prova in relazione all'accertamento della natura dell'occupazione e del dolo specifico

  • art. 26 legge 24 dicembre 1977 n. 513

    richiamata dal ricorrente come norma speciale che punirebbe amministrativamente il subingresso con accordo tra assegnatari

    La Corte ha escluso l'applicazione della norma al caso concreto ritenendo la fattispecie diversa: la disposizione disciplina cessioni tra occupanti aventi titolo e situazioni riferite a graduatorie pubbliche, non il subingresso privato senza titolo che produce depauperamento del godimento del bene da parte dell'ente pubblico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata in sentenza per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso proposto da parte privata

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'invasione e la durevole occupazione di un immobile pubblico senza titolo integrano il reato anche se esistono accordi privati tra occupanti: la mera corresponsione di somme o un accordo tra privati non costituiscono di per sé titolo legittimante se manca l'autorizzazione dell'ente titolare.
  • Per il dolo specifico del reato è necessario non solo l'intento di occupare o trarne profitto, ma anche la consapevolezza dell'altruità del bene e della turbativa del possesso del titolare; la Corte valuta questo elemento in modo vincolante se emergente dalla motivazione di merito.
  • La norma amministrativa che sanziona cessioni o subingressi tra assegnatari (es. art. 26 L. 513/1977) non è automaticamente alternativa al reato penale: rileva la natura dell'accordo, la titolarità e la legittimità dell'inserimento nelle graduatorie e l'effettiva lesione del diritto dominicale dell'ente pubblico.
  • Pagamenti spontanei a favore dell'occupante precedente denominati 'indennità' possono essere qualificati arbitrarî e precari e non trasferire un titolo opponibile all'ente proprietario; la prova documentale deve dimostrare che il pagamento fosse dovuto e riconosciuto dal titolare per escludere l'illiceità penale.
  • Le questioni relative alla provvisionale e alla quantificazione definitiva del danno spettano al giudice civile e, se non definitive, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità penale; chi propone ricorso infondato rischia la condanna alle spese processuali.

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