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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/601

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 della Commissione, del 14 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo e i relativi controlli

Normativa europea32024R0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce in modo uniforme nell’Unione la procedura di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati, per garantire qualità minima, tracciabilità e corrette informazioni in etichetta e nei certificati. Specifica dove e quando si svolgono i controlli, chi ne sostiene i costi, quali dati devono comparire su imballaggi e certificati e come devono operare gli impianti di trasformazione. Prevede inoltre il riconoscimento e il controllo dei centri di certificazione, le cause di revoca del riconoscimento e gli obblighi di notifica nazionali e verso la Commissione.

Stabilisce le modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo, nonché i relativi controlli, i requisiti di etichettatura, tracciabilità, riconoscimento dei centri di certificazione e notifiche agli Stati membri e alla Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica ai coni di luppolo (NC 1210 10 00) e ai prodotti derivati dal luppolo (NC 1210 20 e 1302 13 00) raccolti o ottenuti nell’Unione europea, ai fini della certificazione prevista dall’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima dell’immissione sul mercato. Coinvolge produttori, centri di certificazione, autorità di certificazione competenti e impianti di trasformazione del luppolo; disciplina anche i flussi informativi nazionali e verso la Commissione. Si applica in tutti gli Stati membri, con obbligatorietà e diretta applicabilità dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 definisce le modalità operative della certificazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore del luppolo. L’obiettivo è assicurare, in modo uniforme in tutti gli Stati membri, la qualità minima, la tracciabilità delle partite e la coerenza delle informazioni lungo la filiera, dal prodotto agricolo fino ai derivati trasformati.

Ambito applicativo e quadro normativo

La disciplina riguarda i coni di luppolo e i prodotti derivati dal luppolo rientranti nei codici NC 1210 10 00, 1210 20 e 1302 13 00. Si applica ai prodotti raccolti o ottenuti nell’Unione e destinati alla commercializzazione solo dopo certificazione. Il regolamento opera nel quadro dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama le definizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2897, che contiene le norme di commercializzazione del settore.

Procedura di certificazione

La certificazione deve precedere l’immissione sul mercato e consiste nell’analisi della partita interessata. Per i coni di luppolo la certificazione è subordinata al rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897; per i prodotti derivati è necessario che siano conformi all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che provengano integralmente da luppolo conforme.

La procedura si svolge nello Stato membro in cui il luppolo è coltivato, per i coni, oppure in cui il prodotto derivato è prodotto. La certificazione avviene in azienda agricola o presso centri di certificazione sotto controllo ufficiale. I costi gravano, in linea di principio, sui soggetti assoggettati alla certificazione, salvo diversa disciplina nazionale.

Bollatura, sigilli e prova della certificazione

Il regolamento attribuisce rilievo decisivo alla sigillatura e alla bollatura degli imballaggi. Il numero di riferimento dell’imballaggio deve corrispondere al numero di riferimento unico del certificato relativo alla partita. La bollatura effettuata sotto controllo ufficiale e il certificato accompagnatorio costituiscono la prova della certificazione.

Se dopo la certificazione viene modificato l’imballaggio, il prodotto deve essere sottoposto a nuova certificazione. Se il cambio di imballaggio avviene sotto controllo ufficiale senza trasformazione del prodotto, è sufficiente la bollatura del nuovo imballaggio, l’annotazione sul certificato originario e la menzione "cambiamento di imballaggio".

Indicazioni obbligatorie su imballaggi e certificati

Gli imballaggi devono riportare, in una lingua ufficiale dell’Unione, la designazione del prodotto, la varietà o le varietà, l’anno di raccolta e il numero di riferimento unico del certificato. Per il luppolo in coni il certificato deve contenere anche il peso netto e/o lordo, la zona di produzione, l’indicazione se il prodotto contiene o meno semi, l’anno di raccolta e la menzione standard dell’allegato III.

Per i prodotti derivati dal luppolo il certificato deve indicare, oltre alla designazione del prodotto, il numero unico, il peso, i numeri dei certificati dei prodotti di partenza, le varietà e le zone di produzione del luppolo impiegato, l’anno di raccolta e il luogo e la data di trasformazione. Se vengono usate miscele, devono essere riportate le percentuali in peso di ciascun componente e i numeri di riferimento dei certificati dei prodotti di partenza.

Tracciabilità delle partite e circuito operativo chiuso

Per garantire la tracciabilità sin dalla raccolta, a ciascuna partita di luppolo non preparato è attribuito un numero di identificazione prima della preparazione; tale numero deve poi figurare nel certificato del luppolo preparato. I prodotti derivati ottenuti da luppolo non preparato certificato possono essere certificati solo se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso.

In tale circuito, oltre al luppolo certificato e ai derivati certificati, sono ammessi soltanto l’estratto a caldo a base di luppolo e gli sciroppi di glucosio utilizzati per la standardizzazione degli estratti di luppolo.

Requisiti supplementari per il luppolo non preparato

Per il luppolo in coni la certificazione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo alla raccolta, salva la possibilità per gli Stati membri di anticipare la scadenza. Ogni partita di luppolo non preparato deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta di raccolta firmata dal produttore, contenente i dati essenziali di identificazione della produzione, della varietà, dell’anno di raccolta, del riferimento catastale o equivalente e del numero dei colli.

La dichiarazione segue la partita fino al rilascio del certificato. Il controllo del tenore di umidità avviene con metodi tecnici specifici dell’allegato IV; gli altri requisiti minimi sono verificati secondo le pratiche commerciali correnti, con metodo speciale per i corpi estranei in caso di contestazione. Il campionamento deve rispettare regole puntuali e, per ogni partita, deve interessare almeno un collo su dieci e comunque almeno due colli.

Requisiti supplementari per i prodotti derivati dal luppolo

La certificazione dei derivati del luppolo è vincolata a garanzie tecniche e procedurali stringenti. In linea generale, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente devono essere presenti durante ogni trasformazione, seguendo tutte le fasi fino all’imballaggio, alla sigillatura e alla bollatura del prodotto finale. La loro presenza può non essere richiesta solo quando il rispetto delle disposizioni del regolamento sia assicurato con mezzi tecnici approvati dall’autorità stessa.

Prima della lavorazione di una nuova partita, l’impianto deve essere sufficientemente vuoto da evitare mescolanze tra partite diverse. Gli impianti devono inoltre fornire informazioni sulle proprie caratteristiche tecniche e sulle misure adottate per garantire che alcuni prodotti trasformati non abbiano un tenore di acido alfa inferiore a quello del luppolo di origine.

Registri e tracciabilità negli impianti di trasformazione

Gli impianti di trasformazione devono tenere una registrazione accurata dei quantitativi lavorati, del peso dei prodotti di partenza e del prodotto ottenuto, dei numeri di certificato, delle varietà e delle regioni di produzione. Se una partita deriva da più varietà o regioni, i registri devono riportare le rispettive proporzioni in peso.

Alla fine della trasformazione i registri sono firmati dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente e conservati per almeno 3 anni. Questa disciplina rafforza la ricostruibilità del percorso dal prodotto originario al derivato finale.

Autorità di certificazione e centri di certificazione

Gli Stati membri devono designare le autorità di certificazione competenti e assicurare la presenza di controlli e manuali procedurali idonei a garantire qualità minima, rispetto delle regole di trasformazione e tracciabilità per partita. L’autorità competente riconosce i centri di certificazione autorizzati a svolgere la certificazione e può assegnare loro un codice numerico, che entra nella composizione del numero di riferimento unico del certificato.

I centri di certificazione devono avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente secondo il diritto nazionale e disporre di strutture adeguate per attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati.

Controlli ufficiali, revoca e ripristino del riconoscimento

L’autorità competente effettua controlli casuali in loco almeno una volta per anno civile, sulla base di un’analisi del rischio, e rivede annualmente l’efficacia dei parametri di rischio. Il riconoscimento del centro di certificazione deve essere revocato se nella produzione dei derivati sono utilizzati componenti non ammessi o non conformi al certificato, quando ciò sia imputabile al centro, oppure in caso di mancato rispetto degli obblighi di notifica o di notifiche inesatte.

La revoca impedisce un nuovo riconoscimento per 12 mesi. Decorso tale periodo, il riconoscimento può essere ripristinato su richiesta, se l’autorità ritiene soddisfacenti le azioni correttive adottate.

Notifiche e pubblicità degli elenchi

Le informazioni sui certificati emessi sono centralizzate a livello nazionale; spetta agli Stati membri determinare forma e modalità delle comunicazioni dei centri di certificazione all’autorità nazionale. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri devono notificare alla Commissione l’elenco delle zone di produzione del luppolo, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e l’elenco dei centri di certificazione con i relativi codici numerici.

Le notifiche seguono il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. La cancellazione di un centro dall’elenco nazionale deve essere comunicata senza indugio. La Commissione aggiorna regolarmente e pubblica sul proprio sito gli elenchi delle zone di produzione e dei centri di certificazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si inserisce nel nuovo assetto derivante dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2023/2897, sostituendo le precedenti modalità di esecuzione già contenute nel regolamento (CE) n. 1850/2006.

Disposizioni principali

Procedura di certificazione e requisiti di base

La certificazione deve avvenire prima dell’immissione sul mercato e consiste in un’analisi della partita. Per i coni di luppolo è richiesto il rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897; per i prodotti derivati occorre il rispetto dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la provenienza integrale da luppolo conforme. La certificazione avviene nello Stato membro di coltivazione del luppolo o di produzione del derivato, presso l’azienda agricola o un centro di certificazione sotto controllo ufficiale. I costi sono a carico dei soggetti assoggettati, salvo diversa scelta nazionale.

Bollatura, sigillatura e prova della certificazione

Il luppolo deve essere commercializzato in imballaggi sigillati recanti una bollatura effettuata sotto controllo ufficiale. La bollatura e il certificato che accompagna il prodotto derivato comprovano la certificazione. Il numero di riferimento dell’imballaggio deve coincidere con il numero di riferimento unico del certificato della partita. Se dopo la certificazione cambia l’imballaggio, il prodotto è soggetto a nuova certificazione; se il cambio avviene sotto controllo ufficiale senza trasformazione, è sufficiente aggiornare il certificato con la menzione "cambiamento di imballaggio".

Contenuto degli imballaggi e dei certificati

Gli imballaggi devono indicare, in una lingua ufficiale dell’Unione, la designazione del prodotto, la varietà o le varietà, l’anno di raccolta e il numero di riferimento unico del certificato. Per il luppolo in coni il certificato riporta almeno designazione, numero unico, peso netto e/o lordo, zona di produzione, varietà, indicazione "luppolo contenente semi" o "luppolo senza semi", anno di raccolta e la dicitura dell’allegato III. Per i derivati, il certificato include anche il riferimento ai certificati del luppolo impiegato, le varietà e zone di produzione, il luogo e la data di trasformazione; in caso di miscele devono essere indicate le percentuali in peso dei componenti e i numeri di riferimento dei certificati dei prodotti di partenza.

Tracciabilità delle partite e circuito operativo chiuso

A ogni partita di luppolo non preparato è attribuito un numero di identificazione prima della preparazione, che deve figurare nel certificato del luppolo preparato. I prodotti derivati da luppolo non preparato certificato possono essere certificati solo se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso. Nel circuito sono ammessi, oltre al luppolo certificato e ai derivati certificati nello stato in cui sono stati certificati, solo l’estratto a caldo a base di luppolo e lo sciroppo di glucosio per la standardizzazione degli estratti di luppolo.

Certificazione del luppolo non preparato e controlli di qualità

Per il luppolo in coni la certificazione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo alla raccolta, salva facoltà degli Stati membri di fissare una data precedente. Ogni partita è accompagnata da una dichiarazione scritta di raccolta firmata dal produttore, contenente nome e indirizzo, luogo di produzione, varietà, anno di raccolta, riferimento catastale o equivalente e numero di colli. Il tenore di umidità è verificato con metodi specifici dell’allegato IV; gli altri requisiti minimi sono controllati secondo le pratiche commerciali correnti, con metodo specifico in caso di contestazione sui corpi estranei. Il campionamento deve seguire l’allegato IV e prevede, per ciascuna partita, campioni da almeno un collo su dieci e comunque da almeno due colli.

Produzione dei derivati del luppolo e salvaguardie tecniche

I prodotti derivati dal luppolo possono essere certificati solo se, durante ogni trasformazione, sono presenti rappresentanti dell’autorità di certificazione competente, salvo che il rispetto delle norme sia garantito da mezzi tecnici approvati dall’autorità stessa. Prima di passare a una nuova partita, l’impianto deve essere vuoto almeno nella misura necessaria a evitare commistioni. Gli impianti devono comunicare le caratteristiche tecniche e le misure adottate per garantire che, per alcuni prodotti (luppolo in polvere, arricchito di luppolina, estratto e miscele), il tenore di acido alfa non sia inferiore a quello del luppolo di origine.

Registri degli impianti di trasformazione

Gli impianti devono tenere registrazioni esatte dei quantitativi trasformati, del peso dei prodotti di partenza e del prodotto ottenuto, dei numeri di riferimento unici dei certificati, delle varietà e regioni di produzione. Se una partita deriva da più varietà o regioni, devono essere indicate le rispettive proporzioni in peso. I registri sono firmati dai rappresentanti dell’autorità di certificazione al termine della trasformazione e conservati per almeno 3 anni.

Autorità di certificazione e centri di certificazione

Gli Stati membri designano le autorità di certificazione competenti e assicurano l’esistenza di controlli e manuali procedurali idonei a garantire qualità minima e tracciabilità. L’autorità competente riconosce i centri di certificazione e può attribuire loro un codice numerico che entra nel numero di riferimento unico del certificato. I centri devono avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente e strutture adeguate per attività analitiche, statistiche, di campionamento e registrazione.

Controlli, revoca e riattribuzione del riconoscimento

L’autorità competente effettua controlli casuali in loco almeno una volta per anno civile, sulla base di un’analisi del rischio, e valuta annualmente l’efficacia dei parametri utilizzati. Il riconoscimento è revocato se vengono usati componenti non ammessi o non conformi al certificato nella produzione dei derivati, quando ciò sia imputabile al centro, oppure in caso di omissioni o errori nelle notifiche di cui all’articolo 13. La revoca dura almeno 12 mesi; il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta e se le azioni correttive sono ritenute soddisfacenti.

Notifiche nazionali e verso la Commissione

Le informazioni sui certificati rilasciati sono centralizzate a livello nazionale; gli Stati membri stabiliscono forma e modalità delle notifiche dei centri di certificazione all’autorità nazionale. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle zone di produzione, i nomi e indirizzi delle autorità competenti e l’elenco dei centri di certificazione con i relativi codici. Le notifiche seguono il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185; la cancellazione di un centro va comunicata senza indugio. La Commissione aggiorna regolarmente e pubblica sul proprio sito gli elenchi delle zone di produzione e dei centri di certificazione.

Entrata in vigore e rapporti con la normativa previgente

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sostituisce, nel nuovo quadro giuridico del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2023/2897, le precedenti modalità di esecuzione già previste dal regolamento (CE) n. 1850/2006, ora abrogato.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticertificazione dei prodotti agricolitracciabilità alimentarecontrolli ufficiali

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