Cassazione Penale, Sentenza n. 40499/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 12/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000: emissione di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte della societa Small Rent s.a.s., di cui il ricorrente era amministratore unico. Tre motivi principali: 1) violazione e errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; 2) estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia impugnata; 3) violazione nell'applicazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo edittale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla ricostruzione dei fatti la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile nella fase di legittimità; ha confermato che la prova delle prestazioni inesistenti emergeva dalla indisponibilità delle autovetture denunciate come noleggiate e da ulteriori elementi indiziari (numero elevato di fatture verso lo stesso soggetto, vantaggio fiscale per i beneficiari, assenza di spiegazione alternativa, contabilita in nero). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di prescrizione, avendo applicato la modifica normativa introdotta dal d.l. 138/2011 (comma 1-bis art. 17 d.lgs.74/2000) che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i delitti fiscali commessi dopo il 17/09/2011; con l'aggiunta dell'aumento previsto dall'art.161 c.p. il termine massimo di prescrizione è risultato essere di dieci anni e quindi non ancora maturato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, la Corte d'Appello ha motivato il diniego per mancanza di elementi positivi che giustificassero la mitigazione; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito e ha confermato l'inammissibilita del ricorso. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Incriminazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicata alla condotta consistente nell'emissione, tra 2012 e 2013, di fatture mai corrispondenti a prestazioni effettive
art. 81 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione originaria (concorso di persone o pluralita di condotte) a carico del ricorrente
d.l. n. 138 del 13/08/2011, convertito con legge n. 148/2011 (art. 2, comma 36 e successive modifiche)
Ha introdotto l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti fiscali commessi dopo il 17/09/2011, rilevante per il calcolo della prescrizione nel caso concreto
art. 17 d.lgs. n. 74/2000, comma 1-bis
Comma aggiunto dalla norma citata che incrementa i termini prescrizionali per i reati fiscali; applicato per determinare il termine massimo di prescrizione
art. 161 cod. pen.
Applicato per l'ulteriore aumento del termine prescrizionale (incremento di un quarto) nel calcolo complessivo della prescrizione, contribuendo al risultato di un termine massimo pari a dieci anni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali e del versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso imputabile a colpa
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina in sede di legittimità i fatti e le valutazioni probatorie di merito; i motivi generici o basati su mera rivalutazione della prova sono spesso inammissibili
- Per i reati fiscali commessi dopo il 17/09/2011 il calcolo della prescrizione deve tenere conto dell'aumento di un terzo introdotto dal d.l. 138/2011 e di eventuali ulteriori incrementi previsti dal codice penale
- L'emissione ripetuta di fatture a favore dello stesso soggetto, l'assenza della disponiblità dei beni o servizi fatturati e l'esistenza di contabilità in nero costituiscono elementi indiziari rilevanti per ritenere inesistenti le operazioni e la finalità evasiva
- La motivazione sulla determinazione della pena può essere sintetica quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, ma l'attribuzione di attenuanti generiche richiede espressi elementi positivi e specifica motivazione
- In caso di ricorso inammissibile per colpa, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
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