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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40499/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 12/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000: emissione di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte della societa Small Rent s.a.s., di cui il ricorrente era amministratore unico. Tre motivi principali: 1) violazione e errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; 2) estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia impugnata; 3) violazione nell'applicazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo edittale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla ricostruzione dei fatti la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile nella fase di legittimità; ha confermato che la prova delle prestazioni inesistenti emergeva dalla indisponibilità delle autovetture denunciate come noleggiate e da ulteriori elementi indiziari (numero elevato di fatture verso lo stesso soggetto, vantaggio fiscale per i beneficiari, assenza di spiegazione alternativa, contabilita in nero). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di prescrizione, avendo applicato la modifica normativa introdotta dal d.l. 138/2011 (comma 1-bis art. 17 d.lgs.74/2000) che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i delitti fiscali commessi dopo il 17/09/2011; con l'aggiunta dell'aumento previsto dall'art.161 c.p. il termine massimo di prescrizione è risultato essere di dieci anni e quindi non ancora maturato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, la Corte d'Appello ha motivato il diniego per mancanza di elementi positivi che giustificassero la mitigazione; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito e ha confermato l'inammissibilita del ricorso. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Incriminazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicata alla condotta consistente nell'emissione, tra 2012 e 2013, di fatture mai corrispondenti a prestazioni effettive

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione originaria (concorso di persone o pluralita di condotte) a carico del ricorrente

  • d.l. n. 138 del 13/08/2011, convertito con legge n. 148/2011 (art. 2, comma 36 e successive modifiche)

    Ha introdotto l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti fiscali commessi dopo il 17/09/2011, rilevante per il calcolo della prescrizione nel caso concreto

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000, comma 1-bis

    Comma aggiunto dalla norma citata che incrementa i termini prescrizionali per i reati fiscali; applicato per determinare il termine massimo di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato per l'ulteriore aumento del termine prescrizionale (incremento di un quarto) nel calcolo complessivo della prescrizione, contribuendo al risultato di un termine massimo pari a dieci anni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali e del versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso imputabile a colpa

Massime di principio

  • La Suprema Corte non riesamina in sede di legittimità i fatti e le valutazioni probatorie di merito; i motivi generici o basati su mera rivalutazione della prova sono spesso inammissibili
  • Per i reati fiscali commessi dopo il 17/09/2011 il calcolo della prescrizione deve tenere conto dell'aumento di un terzo introdotto dal d.l. 138/2011 e di eventuali ulteriori incrementi previsti dal codice penale
  • L'emissione ripetuta di fatture a favore dello stesso soggetto, l'assenza della disponiblità dei beni o servizi fatturati e l'esistenza di contabilità in nero costituiscono elementi indiziari rilevanti per ritenere inesistenti le operazioni e la finalità evasiva
  • La motivazione sulla determinazione della pena può essere sintetica quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, ma l'attribuzione di attenuanti generiche richiede espressi elementi positivi e specifica motivazione
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende

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