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Sentenza

Sentenza del 02/02/2016 n. 11 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Accise - Energia elettrica - Regime agevolato - Auto-produzione - Condizioni- Energia derivante da fonti rinnovabili, consumata dalla stessa impresa che la produce (in luoghi diversi dalle abitazioni).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione del regime agevolato all'energia elettrica prodotta dalla società consortile e successivamente distribuita ai consorziati. L'autoproduzione richiede che il soggetto che produce l'energia coincida con quello che la consuma; la mera appartenenza al consorzio non è sufficiente a realizzare tale coincidenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 504/1995 all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'agevolazione riguarda l'energia consumata dalla stessa impresa che l'ha prodotta, in luoghi diversi dalle abitazioni. La società consortile sosteneva di poter essere considerata autoproduttrice anche quando l'energia veniva distribuita ai propri consorziati. L'Amministrazione ha invece ritenuto che un ente collettivo di aggregazione non possa qualificarsi come autoproduttore quando produce energia destinata esclusivamente alle imprese consorziate.

Norme richiamate

  • Articolo 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, consumata dalla stessa impresa che la produce in luoghi diversi dalle abitazioni

    La norma agevola l'energia elettrica da fonti rinnovabili solo quando è consumata direttamente dalla stessa impresa produttrice e fuori dalle abitazioni. La disposizione non si applica quando l'energia è prodotta da un soggetto distinto e distribuita ad altre imprese, anche se queste fanno parte dello stesso consorzio.

Massime di principio

  • Per applicare il regime agevolato sull'autoproduzione deve esserci identità sostanziale tra il soggetto che produce l'energia e il soggetto che la consuma.
  • La costituzione di un consorzio o di una società consortile non consente, di per sé, di considerare come autoprodotta l'energia destinata ai singoli consorziati.
  • L'energia prodotta da una società e ceduta, distribuita o messa a disposizione di altre imprese è normalmente esclusa dall'agevolazione, anche se tali imprese appartengono allo stesso gruppo o organismo collettivo.
  • Nelle situazioni analoghe occorre verificare separatamente il soggetto titolare dell'impianto, il soggetto che sostiene la produzione e il soggetto che effettivamente consuma l'energia, oltre al luogo di consumo.

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