Cassazione Penale, Ordinanza n. 03191/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis, c.p. e aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però la responsabilità per i reati di falsa dichiarazione di identità personale, truffa e possesso/uso di documento di identificazione falso, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. I motivi di ricorso deducevano vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione alla determinazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale avesse comunque operato una quantificazione sanzionatoria illegittima o non adeguatamente motivata dopo l'esclusione dell'aggravante. La Corte di cassazione rileva inoltre che una memoria difensiva depositata il giorno precedente l'udienza era tardiva e quindi non valutabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, osservando che la Corte di appello aveva già ridotto l'aumento di pena per il reato di cui al capo 2 da quindici a dieci giorni di reclusione, motivando il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, ai numerosi precedenti penali anche specifici e alla sua pervicacia criminosa. La motivazione è stata ritenuta congrua rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p., mentre le doglianze difensive sono state giudicate generiche e assertive, non idonee a sollevare una censura rituale in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
La memoria depositata oltre il termine previsto per l'udienza camerale non è valutabile.
art. 640, comma 2-bis, c.p.
L'aggravante è stata esclusa in appello, con conseguente rideterminazione in mitius della pena.
art. 81 c.p.
È stato ridotto l'aumento di pena per il reato satellite commesso in continuazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e la valutazione del diniego delle attenuanti generiche possono fondarsi su precedenti penali, personalità dell'imputato e pervicacia criminosa, se la motivazione dà conto in modo congruo degli elementi ritenuti preponderanti.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove vi sia colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando si risolvono in doglianze generiche o meramente assertive e non confrontano in modo specifico la motivazione del giudice di merito.
- La motivazione sulla misura della pena è sufficiente quando il giudice valorizza elementi rientranti nei criteri dell'art. 133 c.p., come precedenti penali, personalità dell'imputato e pervicacia nel reato, spiegando perché tali dati incidano sulla scelta sanzionatoria.
- La riduzione dell'aumento per continuazione e l'esclusione di un'aggravante possono rendere insussistenti ulteriori censure sul trattamento sanzionatorio se il giudice di merito ha già operato una valutazione congrua e non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
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