Cassazione Civile, Ordinanza n. 03149/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile IVA e IRPEF e irrogato sanzioni, ritenendo che la vendita di un trattore agricolo a una società terza avesse generato ricavi non dichiarati. Secondo il contribuente, la cessione era solo apparente: il mezzo sarebbe stato formalmente venduto per costituire una garanzia a fronte di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'altra macchina agricola, e sarebbe stato riacquistato lo stesso giorno, con successiva vera vendita solo nel 2009. Con il ricorso per cassazione deduceva: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito valorizzato la fattura e disatteso la tesi della finta vendita; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto dall'Ufficio l'onere della prova mediante presunzioni; omesso esame del fatto decisivo della simulazione/fittizietà dell'operazione; violazione degli artt. 85 e 109 TUIR e dell'art. 53 Cost. per aver tassato un corrispettivo mai realmente percepito e per aver ignorato l'effetto neutralizzante del riacquisto contestuale; infine violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 633/1972 in punto IVA, assumendo che non vi fosse stata una vera cessione imponibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e il sesto motivo, ma ha accolto i motivi dal secondo al quinto. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura ex art. 115 c.p.c. perché diretta a contestare la valutazione delle prove, e ha respinto la doglianza sull'IVA perché, in presenza di fattura emessa con indicazione dell'imposta, opera l'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 anche se l'operazione sia stata diversamente qualificata o non sia una reale cessione, salvo rettifica o annullamento della fattura e assenza di rischio per l'Erario. Ha invece cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle imposte dirette, rilevando che il giudice regionale aveva fondato la decisione sostanzialmente sulla sola fattura, senza considerare adeguatamente le allegazioni del contribuente e senza una corretta verifica dell'effettività dell'operazione e del relativo onere probatorio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere denunciata solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso regole legali di valutazione; non quando si contesti la mera ponderazione del materiale probatorio, che resta apprezzamento di merito.
art. 116 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito e non consente un sindacato di legittimità sulla mera ricostruzione fattuale.
art. 2697 c.c.
La censura riguarda il riparto dell'onere della prova; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato un solo documento senza adeguata verifica dell'effettività dell'operazione ai fini delle imposte dirette.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione ai ricavi imponibili: la tassazione presuppone l'effettiva riferibilità del componente positivo al reddito del contribuente.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per contestare l'imputazione di ricavi non effettivi; la Corte lo considera nel quadro della verifica sull'effettività dell'operazione e sulla prova della sua fittizietà.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro sostanziale di capacità contributiva, in relazione alla tassazione di un corrispettivo ritenuto non realmente percepito.
art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato sulla nozione di operazione imponibile IVA.
art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato sulla cessione di beni ai fini IVA.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"chiunque indichi l'iva in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta"
L'emissione della fattura con IVA fa sorgere il debito d'imposta anche se l'operazione non è effettiva o è diversa da quella descritta, salvo rettifica o annullamento tempestivi e mancanza di rischio di perdita di gettito.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito nei limiti indicati dalla norma, con onere probatorio a carico del contribuente.
art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012
La disciplina più favorevole si applica anche a fatti anteriori, salvo definitività dei provvedimenti emessi in base alla disciplina previgente.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato come disciplina previgente sostituita, per i fatti anteriori, dalla normativa del d.l. n. 16 del 2012 ove più favorevole.
art. 2710 c.c.
La fattura è documento contabile che può fare prova tra imprenditori nei limiti previsti, ma non ha natura di atto contrattuale e non può da sola fondare la prova dell'effettiva cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In materia tributaria, la mera esistenza di una fattura non basta, da sola, a dimostrare l'effettività di una cessione ai fini delle imposte dirette quando la controparte deduca e alleghi una diversa realtà negoziale; il giudice deve valutare il documento insieme agli altri elementi disponibili e nel rispetto delle regole sull'onere della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito delle prove: la censura è ammissibile solo se si lamenta l'erronea applicazione di regole legali di giudizio, non la semplice diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a base delle domande o eccezioni e non sostituisce la prova dei fatti quando la controparte assuma una difesa incompatibile con la ricostruzione avversaria.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte dirette, i ricavi non concorrono alla formazione del reddito nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina speciale; grava sul contribuente che invochi la fittizietà dell'operazione l'onere di dimostrare tale natura.
- In tema di IVA, chi emette una fattura con indicazione dell'imposta resta debitore dell'IVA esposta anche se l'operazione sia inesistente o diversa da quella descritta, salvo rettifica o annullamento della fattura in tempo utile e assenza di rischio per l'Erario.
- La fattura è un documento contabile e probatorio, non un contratto: la sua sola produzione non consente automaticamente di qualificare giuridicamente l'operazione come cessione effettiva, soprattutto quando la parte interessata contesti la reale causa del negozio.
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