Regolamento (UE) 2021/1110
Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per sei sostanze attive, in base ai pareri scientifici dell’EFSA e alle consultazioni svolte con i partner commerciali. In molti casi i limiti vengono fissati o confermati a livelli specifici nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005; per alcune sostanze e prodotti sono invece soppressi i riferimenti dall’allegato III. Il testo introduce anche una disciplina transitoria per i prodotti già ottenuti o importati prima del 27 luglio 2021 e stabilisce la data di applicazione generale dal 27 gennaio 2022.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale commercializzati nell’Unione europea, con riferimento specifico ai residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile. Riguarda gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri, i paesi terzi esportatori verso l’UE e, indirettamente, i laboratori e le autorità competenti chiamati a controllare la conformità ai nuovi LMR. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti o importati prima del 27 luglio 2021, che restano disciplinati dalla versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica dei livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per alcune sostanze attive utilizzate in ambito fitosanitario. La Commissione richiama i pareri motivati dell’EFSA ex articolo 12, paragrafo 1, e tiene conto, oltre che dei dati scientifici disponibili, dei CXL del Codex e delle consultazioni con i partner commerciali tramite l’OMC.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione afferma che le modifiche sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, e che, per i prodotti per i quali non sussistono autorizzazioni d’impiego, tolleranze all’importazione o CXL, i residui devono essere fissati al limite di determinazione specifico o al valore di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Ametoctradin
Per l’ametoctradin l’EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti e ha raccomandato riduzioni solo per i peperoni, mentre per altri prodotti ha suggerito aumenti o mantenimento dei valori esistenti. Il regolamento fissa quindi nell’allegato II gli LMR ai livelli vigenti o a quelli raccomandati. Per cipolline/cipolle verdi e cipollette, orzo, avena, segale, frumento, luppolo e diversi prodotti di origine animale l’EFSA ha rilevato lacune informative; tuttavia, non essendo emersi rischi per i consumatori, gli LMR vengono comunque fissati, con revisione prevista entro due anni dalla pubblicazione.
Bixafen
Per il bixafen, oltre al parere EFSA sugli LMR vigenti, la Commissione valorizza gli studi sulle colture a rotazione. Vengono così previsti LMR specifici per colture che possono assorbire residui dal terreno, tra cui bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, infusioni di erbe da radici, barbabietola da zucchero e radici di cicoria. Anche in questo caso i livelli sono fissati nell’allegato II ai valori vigenti o indicati dall’EFSA.
Fenazaquin
Per il fenazaquin l’EFSA ha raccomandato di abbassare gli LMR per cetrioli, meloni e cocomeri/angurie, mentre per altri prodotti ha suggerito il mantenimento o l’innalzamento dei livelli. Il regolamento recepisce tali esiti nell’allegato II e, per agrumi, pomacee, fragole, pomodori e tè, disciplina espressamente la situazione in presenza di informazioni incomplete, confermando però l’assenza di rischi per i consumatori. È prevista una revisione entro due anni dalla pubblicazione.
Spinetoram
Per lo spinetoram l’EFSA ha proposto anche una modifica della definizione del residuo. Il regolamento aggiorna l’allegato II per un ampio novero di prodotti, con riduzioni per numerose colture ortofrutticole, cereali e ortaggi, e con mantenimento di alcuni valori in presenza di ulteriori informazioni sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio. Per crescione e altri germogli e gemme, nonché per barbarea, l’LMR resta quello attualmente in vigore. Il testo segnala inoltre varie carenze informative, che saranno considerate nel riesame entro due anni.
Teflutrin
Per il teflutrin gli LMR sono ridefiniti per numerose colture vegetali e prodotti di origine animale. L’EFSA aveva rilevato carenze su metabolismo, studi sull’alimentazione, sperimentazioni sui residui e stabilità all’immagazzinamento; di conseguenza, la Commissione prevede il riesame dei limiti entro due anni e, per alcuni prodotti, il mantenimento di limiti di determinazione specifici.
Thiencarbazone-metile
Per il thiencarbazone-metile il regolamento colma un vuoto normativo: non essendo fissati LMR e non essendo la sostanza compresa nell’allegato IV, si applicava in via generale il valore di base di 0,01 mg/kg. L’EFSA ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione e il regolamento inserisce tali valori nell’allegato II.
Allegati, definizione del residuo e note tecniche
L’allegato del regolamento introduce le nuove colonne nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per le sei sostanze interessate e sopprime dall’allegato III, parte A, le colonne relative ad ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram e teflutrin. Per alcune sostanze è precisata una definizione del residuo diversa, ad esempio per l’ametoctradin e per il bixafen, e sono riportate note tecniche sui limiti di determinazione analitica, sugli standard di riferimento mancanti e sulle informazioni da considerare nel riesame.
Regime transitorio e applicazione
L’articolo 2 tutela i prodotti già ottenuti o importati prima del 27 luglio 2021, che continuano a essere disciplinati dalla versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 27 gennaio 2022, concedendo così un periodo di adeguamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR per ametoctradin
Sulla base del parere motivato EFSA ex articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR sono fissati nell’allegato II ai livelli indicati o vigenti. Per alcuni prodotti l’EFSA ha raccomandato riduzioni, per altri aumenti o conferme; il regolamento recepisce tali indicazioni. Sono previste revisioni entro due anni dalla pubblicazione per i prodotti per i quali mancavano talune informazioni, pur in assenza di rischi per i consumatori.
Aggiornamento degli LMR per bixafen
Gli LMR vengono fissati nell’allegato II tenendo conto del parere EFSA e degli studi sulle colture a rotazione, con livelli specifici per numerose colture suscettibili di assorbimento di residui dal terreno. Per varie colture l’EFSA aveva raccomandato riduzioni, per altre mantenimento o aumento. Sono previste verifiche successive entro due anni, alla luce delle informazioni disponibili.
Aggiornamento degli LMR per fenazaquin
Gli LMR sono aggiornati nell’allegato II sulla base del parere EFSA: riduzione per cetrioli, meloni e cocomeri/angurie, e mantenimento o aumento per altri prodotti. Per agrumi, pomacee, fragole, pomodori e tè, pur in presenza di dati incompleti, gli LMR sono fissati al livello vigente o a quello indicato dall’EFSA, con revisione entro due anni.
Aggiornamento degli LMR per spinetoram
L’EFSA ha proposto anche una modifica della definizione del residuo; il regolamento recepisce gli LMR nell’allegato II per numerose colture, con riduzioni per diversi prodotti ortofrutticoli e cerealicoli. Per crescione e altri germogli e gemme e per barbarea l’LMR è mantenuto al livello attualmente in vigore, in considerazione di ulteriori informazioni sulle buone pratiche agricole belghe. Sono previste revisioni entro due anni per i casi con informazioni mancanti.
Aggiornamento degli LMR per teflutrin
Gli LMR sono fissati nell’allegato II per numerose colture vegetali e prodotti di origine animale, con riduzioni per alcune colture e mantenimento o aggiornamento per altre. L’EFSA ha rilevato mancanza di dati su metabolismo, studi sull’alimentazione, sperimentazioni sui residui e stabilità all’immagazzinamento; anche in questo caso è prevista una revisione entro due anni.
Aggiornamento degli LMR per thiencarbazone-metile
Per questa sostanza, per la quale nel regolamento (CE) n. 396/2005 non erano fissati LMR e non si applicava l’allegato IV, il valore di base era 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b). L’EFSA ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione e il regolamento li inserisce nell’allegato II.
Ruolo dei CXL del Codex e dei limiti di determinazione
Nella definizione dei nuovi LMR la Commissione ha preso in considerazione i limiti massimi di residui del Codex (CXL), ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Per i prodotti non autorizzati e privi di tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione o al valore di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha inoltre consultato i laboratori di riferimento dell’UE per adeguare taluni limiti di determinazione in base all’evoluzione tecnica.
Modifiche agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono aggiunte le colonne relative alle sei sostanze interessate; nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative ad ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram e teflutrin.
Disposizione transitoria
L’articolo 2 prevede che la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 antecedente alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 27 luglio 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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