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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1111

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1111 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32021R1111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1111 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina le restrizioni economiche e finanziarie dell’UE nei confronti dell’Iraq. A seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 giugno 2021, una entità viene rimossa dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. La modifica ha effetto immediato secondo la regola generale di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’elenco delle entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito delle restrizioni UE relative all’Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri nell’ambito del regime sanzionatorio UE previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. In concreto incide sull’allegato III di tale regolamento, che elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, nonché le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno i cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. La modifica consiste nella soppressione di una specifica voce dall’elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco delle entità soggette a congelamento nell’ambito delle restrizioni UE nei confronti dell’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1111 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che istituisce specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. Il provvedimento recepisce un aggiornamento del regime sanzionatorio internazionale, eliminando dall’elenco dei soggetti interessati una specifica entità precedentemente sottoposta a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 appartenenti a determinati enti pubblici, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno indicati nell’allegato III. Il considerando 2 evidenzia che il 30 giugno 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a congelamento; da ciò deriva l’esigenza di adeguare l’allegato III del regolamento UE.

Ambito di applicazione

La misura riguarda gli operatori economici, gli intermediari finanziari e le autorità competenti degli Stati membri che applicano il regime di congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’effetto pratico è circoscritto all’elenco nominativo dell’allegato III e non modifica in via generale la struttura del regime sanzionatorio, se non per la rimozione del soggetto indicato.

Modifica sostanziale introdotta

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 124 relativa a "STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY", con i relativi alias:

  • a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE;
  • b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS;
  • c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS;
  • d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS.

Sono inoltre richiamati gli indirizzi associati al soggetto, ubicati a Baghdad, Iraq, ma la soppressione della voce rende tale entità non più inclusa nell’elenco dell’allegato III.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata operatività per i destinatari nazionali del regime sanzionatorio.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento normativo riguarda esclusivamente la revisione dell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Soppressione di una voce dall’elenco delle entità sanzionate

L’allegato sopprime la voce n. 124 relativa a "STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY" e ai relativi alias, con gli indirizzi indicati per Baghdad, Iraq. La soppressione comporta la rimozione del soggetto dall’elenco di cui all’allegato III.

Base di aggiornamento derivante da decisione ONU

Il considerando 2 indica che il 30 giugno 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a congelamento. Il regolamento recepisce tale aggiornamento nel diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni economiche e finanziariecongelamento di fondi

Testo integrale

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