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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1465

Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione

Normativa europea32021R1465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/1465 interviene sul regolamento (UE) 2019/787 per correggere e precisare il regime delle "allusioni" a denominazioni di bevande spiritose e a indicazioni geografiche. L’obiettivo è consentire l’uso di riferimenti a bevande spiritose in taluni casi tradizionali non riconducibili a una miscela, in particolare per la produzione di alcune bevande spiritose con unica base alcolica e per la maturazione in fusti già usati per altre bevande spiritose. Viene inoltre modificato il criterio grafico dell’etichettatura, sostituendo la regola della metà della dimensione dei caratteri con un requisito più flessibile ma ancora limitativo, e sono previsti un periodo transitorio e una retroattività dal 25 maggio 2021.

Modifica le regole del regolamento (UE) 2019/787 sulle "allusioni" a denominazioni legali o indicazioni geografiche di bevande spiritose, chiarendone l’uso e introducendo una specifica deroga per taluni metodi tradizionali di produzione e maturazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle bevande spiritose e, in particolare, alla loro designazione, presentazione ed etichettatura quando contengono un riferimento diretto o indiretto a denominazioni legali di categorie di bevande spiritose dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 o a indicazioni geografiche di bevande spiritose. Rileva per i produttori e gli operatori del settore delle bevande spiritose nell’Unione europea, con esclusione generale dei prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose, salvo i casi già disciplinati come allusioni; la disciplina si applica retroattivamente dal 25 maggio 2021, con un regime transitorio per le etichette conformi al previgente regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e apposte prima del 31 dicembre 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1465: allusioni a denominazioni legali e indicazioni geografiche di bevande spiritose

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/787 per correggere gli effetti di una riformulazione normativa che aveva ristretto in modo non voluto l’uso di allusioni a denominazioni di bevande spiritose e a indicazioni geografiche. La Commissione, richiamando il confronto con il settore e con gli Stati membri, chiarisce che alcune pratiche tradizionali di produzione e maturazione devono poter continuare a essere descritte in etichetta, senza essere confuse con le "miscele" disciplinate da altra disposizione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (UE) 2019/787 aveva abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 a decorrere dal 25 maggio 2021, ridefinendo il regime delle allusioni. Tuttavia, la nuova disciplina non copriva due ipotesi tradizionali rilevanti per il settore: l’uso di una bevanda spiritosa come unica base alcolica per produrre un’altra bevanda spiritosa e la maturazione di una bevanda spiritosa in fusti che avevano già contenuto un’altra bevanda spiritosa. Il presente regolamento delegato è quindi adottato per preservare la possibilità di informare correttamente i consumatori e di mantenere pratiche tradizionali consolidate.

Definizione di allusione e ambito delle menzioni consentite

Il nuovo testo dell’articolo 3, punto 3, chiarisce che per "allusione" si intende il riferimento diretto o indiretto a denominazioni legali dell’allegato I o a indicazioni geografiche di bevande spiritose, salvo il caso del termine composto o dell’elenco ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4. La nozione opera nella designazione, presentazione ed etichettatura di:

  • prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose;
  • bevande spiritose appartenenti alle categorie da 33 a 40 dell’allegato I;
  • bevande spiritose che rispettano le condizioni speciali del nuovo articolo 12, paragrafo 3 bis.

In sostanza, il regolamento conferma il divieto generale di uso improprio di nomi protetti, ma precisa i casi in cui il richiamo è giustificato e lecito.

Deroga specifica per metodi tradizionali di produzione e maturazione

Il cuore della modifica è l’inserimento dell’articolo 12, paragrafo 3 bis. La disposizione consente l’allusione, nella etichettatura di una bevanda spiritosa diversa da quelle delle categorie da 33 a 40, quando il riferimento riguarda un metodo tradizionale effettivamente utilizzato.

Il primo caso riguarda la bevanda spiritosa usata come unica base alcolica per la produzione della bevanda finale. A tal fine, occorre che:

  • la bevanda richiamata sia stata l’unica base alcolica della bevanda finale;
  • non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la sua produzione o per la produzione finale secondo l’allegato I o il relativo disciplinare;
  • non sia stata diluita con acqua al punto da scendere sotto il titolo alcolometrico minimo previsto.

Il secondo caso riguarda la maturazione in fusti di legno precedentemente impiegati per un’altra bevanda spiritosa. In tal caso, l’allusione è ammessa se:

  • per le categorie o indicazioni geografiche per cui è vietata l’aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto sia stato svuotato del contenuto precedente;
  • l’allusione sia fatta nell’ambito della descrizione del fusto usato per maturare la bevanda risultante;
  • l’allusione appaia meno evidente della denominazione legale o di un eventuale termine composto;
  • i caratteri non siano più grandi di quelli usati per la denominazione legale o per il termine composto.

Regole di etichettatura e correzione del criterio grafico

Il regolamento modifica anche l’articolo 12, paragrafo 4, per richiamare espressamente i paragrafi 2, 3 e 3 bis. La ratio è evitare che il nuovo regime renda di fatto impraticabile l’indicazione di alcune informazioni tradizionali, in particolare per la maturazione in fusti già utilizzati.

Per questo motivo, viene superato il precedente criterio che imponeva allusioni in caratteri non superiori alla metà della dimensione dei caratteri della denominazione legale: la nuova regola è meno rigida e richiede soltanto che l’allusione non sia più visibile della denominazione legale, senza eccedere nelle dimensioni dei caratteri rispetto a quest’ultima.

Regime transitorio e salvaguardia delle scorte

Per evitare che prodotti già immessi sul mercato debbano essere ritirati o rietichettati, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Le bevande spiritose che rientrano nel nuovo articolo 12, paragrafo 3 bis, ma non rispettano i nuovi requisiti di etichettatura, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte, a condizione che:

  • soddisfino l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013;
  • siano state etichettate prima del 31 dicembre 2022.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica con effetto dal 25 maggio 2021, così da evitare un vuoto normativo rispetto al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/787. Il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizione di "allusione"

Sostituisce l’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2019/787, definendo l’"allusione" come il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali dell’allegato I o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento in un termine composto o in un elenco di ingredienti, nella designazione, presentazione ed etichettatura di: a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa; b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I; c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni del nuovo articolo 12, paragrafo 3 bis.

Nuova deroga per talune allusioni su bevande spiritose

Introduce l’articolo 12, paragrafo 3 bis, che consente, in deroga al divieto generale, l’allusione a una denominazione legale o a una indicazione geografica nella designazione, presentazione ed etichettatura di una bevanda spiritosa diversa da quelle delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, se ricorre uno dei due casi: a) la bevanda spiritosa richiamata è stata usata come unica base alcolica per produrre la bevanda finale, senza essere combinata con altri prodotti alimentari diversi da quelli necessari alla sua produzione o alla produzione finale e senza essere diluita sotto il titolo alcolometrico minimo richiesto; oppure b) la bevanda spiritosa è stata immagazzinata, per l’intero periodo di maturazione o parte di esso, in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa richiamata, con ulteriori condizioni per le categorie o indicazioni geografiche per cui è vietata l’aggiunta di alcole, per l’indicazione nell’ambito della descrizione del fusto, per la minore evidenza rispetto alla denominazione legale e per la dimensione dei caratteri non superiore a quella della denominazione legale o dell’eventuale termine composto.

Regole generali di etichettatura delle allusioni

Modifica la frase introduttiva dell’articolo 12, paragrafo 4, per estendere espressamente ai paragrafi 2, 3 e 3 bis le regole grafiche e di presentazione delle allusioni. Il nuovo assetto consente, nel caso specifico dei fusti riutilizzati, di derogare alla precedente regola che imponeva caratteri non superiori alla metà di quelli usati per la denominazione legale; ora l’allusione deve solo essere meno evidente e avere caratteri non maggiori di quelli della denominazione legale o del termine composto.

Disciplina transitoria e commercializzazione delle scorte

Prevede che le bevande spiritose rientranti nell’articolo 12, paragrafo 3 bis, che non rispettano i nuovi requisiti di etichettatura ma soddisfano l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e siano state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possano continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 25 maggio 2021. La retroattività è giustificata dall’esigenza di evitare vuoti normativi ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.

Come è indicizzato

Materieagricolturadiritto alimentareetichettatura dei prodottiindicazioni geografichemercato interno

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