Cassazione Civile, Ordinanza n. 02268/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un immobile confinante per ottenere la demolizione o l’arretramento di un manufatto esistente sul fondo vicino, ritenuto in violazione delle distanze legali dal confine e dal fabbricato dell’attore. Il convenuto aveva resistito sostenendo che la costruzione fosse preesistente, poi ampliata e condonata, e aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della servitù di mantenere l’opera nella sua attuale posizione. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano ordinato l’arretramento del manufatto e rigettato la riconvenzionale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’erronea valutazione delle prove sulla identità tra il manufatto raffigurato nei rilievi aerofotogrammetrici, quello oggetto di sanatoria e l’attuale autorimessa, nonché sull’epoca di edificazione; 2) violazione dell’art. 1158 c.c., degli artt. 873 ss. c.c., dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e delle N.T.A. comunali, assumendo che il manufatto non fosse una nuova costruzione ma una ristrutturazione/ampliamento inscindibile da una porzione già condonata e comunque realizzata in parte oltre le distanze; 3) violazione delle norme sulle distanze e omesso esame del fatto decisivo della preesistenza, al momento della domanda, di un altro manufatto sul fondo dei vicini, poi demolito, che avrebbe inciso sull’applicazione della disciplina sulle pareti finestrate e sulle costruzioni accessorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo, rilevando che il giudice di merito non aveva compiutamente verificato se il manufatto poi demolito esistesse al momento dell’edificazione contestata e quali ne fossero le caratteristiche, dato decisivo per individuare la corretta disciplina sulle distanze applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i primi due, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché il giudice di appello aveva omesso di accertare un fatto potenzialmente decisivo ai fini della disciplina delle distanze legali, vale a dire la preesistenza, al momento rilevante, di un diverso manufatto sul fondo dei resistenti e le sue caratteristiche strutturali e posizionali.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato come norma sull’usucapione della servitù di mantenere una costruzione nella sua attuale posizione; la relativa domanda è stata rigettata nei giudizi di merito per difetto di prova del possesso ventennale.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel giudizio di legittimità, come riformato, il vizio motivazionale è limitato; in presenza di doppia conforme occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto della decisione di primo grado e di appello siano diverse per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
individua l’ambito applicativo della disciplina sulla doppia conforme nei giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 873 c.c.
norma base sulle distanze legali tra costruzioni, richiamata insieme agli artt. 875 c.c. e alle disposizioni urbanistiche locali.
art. 875 c.c.
richiamato in relazione alle distanze tra costruzioni e alle eventuali deroghe per i manufatti accessori.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti si applica anche quando solo una delle pareti sia finestrata e anche ai fini dell’individuazione della nuova costruzione.
art. 9 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Selvazzano Dentro
consente per i locali accessori, come autorimesse e magazzini, la realizzazione anche staccata dal fabbricato principale; per tali costruzioni si applicano gli artt. 873 e 875 c.c., con pareti fronteggianti i confini prive di luci e vedute e con accordo scritto delle parti.
art. 41-sexies l. n. 1150 del 1942
richiamato per affermare che, ai fini delle distanze, nella nozione di nuova costruzione rientrano anche interventi di ristrutturazione che rendano l’opera oggettivamente diversa dalla preesistente.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato solo per escludere che la disciplina sopravvenuta possa sovvertire il criterio secondo cui l’intervento deve comunque rispettare le distanze preesistenti conformi alla normativa vigente al momento dell’opera originaria.
art. 156 c.p.c.
evocato per chiarire che solo i vizi del procedimento della consulenza tecnica integrano nullità deducibili in senso proprio.
art. 157 c.p.c.
evocato insieme all’art. 156 c.p.c. per la disciplina delle nullità relative della c.t.u.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla violazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, salvo che si denunci una vera e propria sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma non pertinente.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o, viceversa, disattenda una prova legale; non è sufficiente contestare il modo in cui il materiale istruttorio è stato apprezzato.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Ai fini delle distanze legali, la nozione di nuova costruzione comprende anche interventi di ristrutturazione o ampliamento che rendano l’opera, nel suo complesso, oggettivamente diversa dalla preesistente; la disciplina va applicata all’immobile così come trasformato.
- Le deroghe urbanistiche o regolamentari alle distanze per manufatti accessori operano solo se il manufatto, al momento della realizzazione, presenta effettivamente i requisiti di autonomia strutturale e funzionale richiesti dalla norma locale.
- Nelle controversie sulle distanze tra fabbricati, il giudice deve accertare in modo specifico lo stato dei luoghi al momento dell’edificazione rilevante, non potendo fondare la decisione esclusivamente sulla situazione fotografata dal sopralluogo successivo se questa non coincide con il momento giuridicamente decisivo.
- La domanda di usucapione della servitù di mantenere una costruzione in una determinata posizione richiede prova rigorosa del possesso utile per il tempo ventennale e non può essere accolta in mancanza di tale dimostrazione.
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