Sentenza n. 986/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del decreto del Questore di Roma cat. 6F del -OMISSIS-, notificato il 2 dicembre 2024, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito: la Questura gli ha rinnovato la licenza per cinque anni, sostanzialmente riconoscendo la fondatezza delle censure. Ha condannato il Ministero dell’Interno a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, notificato il 2 dicembre 2024, chiedendone l’annullamento. Il testo non espone analiticamente le singole censure dedotte. In seguito all’appello cautelare, la Questura ha rinnovato la licenza per cinque anni il 19 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che, pertanto, la materia del contendere sia venuta meno, avendo -OMISSIS- ottenuto il bene della vita perseguito mediante il presente giudizio, all’esito di un’attivazione dell’amministrazione resistente che ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle censure da lui articolate;
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno la controversia sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 reg. (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia di annullamento.
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