Cassazione Penale, Ordinanza n. 00746/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commessa a Marsala il 9 novembre 2021. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando carenze motivazionali della decisione impugnata e chiedendo in sostanza un riesame nel merito della vicenda, finalizzato al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e conforme alle risultanze processuali il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando l'ostatività del comportamento abituale dell'imputato, gravato da cinque precedenti penali per evasione e da due precedenti per violazioni delle medesime norme contestate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza non ne approfondisce la struttura, ma prende atto della condanna confermata in appello per tale violazione.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre il comportamento abituale dell'autore, desumibile da precedenti reati della stessa indole.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 159/2011
riferimento normativo al decreto legislativo sulla prevenzione antimafia; nel testo compare quale fonte della fattispecie contestata.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento abituale costituisce causa ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto quando l'autore abbia commesso ulteriori reati della stessa indole, anche se previsti da norme diverse, purché presentino caratteri fondamentali comuni quanto alle circostanze oggettive, all'ambiente o ai motivi dell'azione.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. non può tradursi in un riesame del merito della vicenda se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente con gli elementi processuali.
- In presenza di plurimi precedenti penali per reati omogenei o della stessa indole, è legittimo negare la particolare tenuità del fatto per ostatività del comportamento abituale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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