Sentenza n. 1357/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità contenente la sospensione cautelativa dall'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti gestori di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio, notificata in data -OMISSIS- 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di sospensione cautelativa dall’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti gestori di centri antiviolenza e case rifugio
Esito
La controversia
La cooperativa, iscritta dal 2020 all’Albo regionale dei soggetti gestori di centri antiviolenza e case rifugio, ha impugnato la comunicazione di sospensione cautelativa adottata a seguito di verifiche sui requisiti organizzativi, gestionali e relativi al personale, nonché sui requisiti concernenti i centri per uomini autori di violenza. Ha dedotto l’insufficienza della motivazione, non essendo chiari i presupposti di fatto e di diritto della sospensione; la violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento; l’eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di legge e per incompletezza dell’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nelle more del giudizio la Regione, dopo il confronto tra le parti disposto in un distinto giudizio relativo a successivi atti di non ammissione e sospensione, ha adottato il decreto del 3 giugno 2026 che ha riammesso la cooperativa all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio. La ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche per questo ricorso. Il TAR non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese, considerando che la definizione è intervenuta all’esito del confronto imposto dall’ordinanza resa nell’altro giudizio, che aveva richiesto alla ricorrente chiarimenti ed eventuali integrazioni della carta dei servizi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta riammissione della cooperativa all’Albo e la dichiarazione della ricorrente hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La riammissione del ricorrente al registro o albo amministrativo contestato, intervenuta durante il giudizio e seguita dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, consente di definire il ricorso senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
Come è indicizzato
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