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Sentenza

Sentenza n. 7928/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/925/2025 del 14/03/2025 - protocollo QI/55592/2025 del 14/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582322 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 9 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61624 del 21/03/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa abusiva in Roma, Via della Storta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale, deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, della l. n. 724/1994, del d.l. n. 269/2003 convertito dalla l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, nonché difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il regime più favorevole dei primi due condoni, anziché quello del terzo condono, poiché le ragioni di credito alla base della procedura esecutiva, culminata nell’acquisto dell’immobile, sarebbero state anteriori all’entrata in vigore delle relative normative. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto. Con il terzo motivo è stato denunciato il difetto di motivazione, oltre a contraddittorietà, irragionevolezza ed eccesso di potere. La controversia concerneva un abuso edilizio qualificato come maggiore, insistente su un’area gravata da vincoli paesaggistici e da vincoli relativi a esondazione e sommersione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, che consente all’acquirente di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva di presentare la domanda di sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento quando le ragioni del credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge, trova applicazione anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non ha fornito prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’applicazione del secondo condono, né ha adeguatamente dimostrato che la documentazione invocata fosse stata prodotta nel procedimento amministrativo. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni non era stato depositato in giudizio. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, riguardava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo, sicché non dimostrava né l’anteriorità dell’abuso né la riconducibilità del fabbricato al bene pignorato. In assenza di tale prova, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004. In base a tale disciplina, la presenza dei vincoli indicati nel provvedimento è ostativa alla sanatoria di un abuso maggiore; tale effetto dei vincoli, inoltre, non era stato specificamente contestato dalla ricorrente. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni endoprocedimentali fossero state valutate, sebbene giudicate inidonee a superare le ragioni ostative già evidenziate. Ha infine escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava la precedente nota del 26 maggio 2016, acquisita in giudizio e conoscibile dalla proprietà, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità, integrando una motivazione per relationem. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985

    Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione si applica anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985; il richiedente deve dimostrare i presupposti temporali rilevanti, inclusa l’anteriorità delle ragioni di credito e dell’abuso ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile.

  • art. 39, comma 1, l. n. 724/1994

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai procedimenti di condono disciplinati dalla l. n. 724/1994 la previsione dell’art. 40 relativa agli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40 relativa alla presentazione della domanda da parte dell’acquirente in una procedura esecutiva.

  • d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, costituisce la disciplina applicabile alla domanda; per gli abusi maggiori la presenza dei vincoli indicati nel provvedimento ostacola il rilascio della sanatoria.

  • l.r. Lazio n. 12/2004

    Concorre a disciplinare il terzo condono nel territorio regionale e, secondo il giudice, rende ostativa ai fini della sanatoria la presenza dei vincoli gravanti sull’area per un abuso maggiore.

  • artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Non risultano violati quando le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto siano state esaminate dall’Amministrazione, anche se ritenute non idonee a superare le ragioni ostative.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È sufficiente una motivazione per relationem quando il provvedimento richiama un precedente atto conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni procedimentali.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina speciale prevista per gli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, il richiedente la sanatoria deve provare i presupposti temporali rilevanti, compresa l’anteriorità delle ragioni di credito e dell’abuso rispetto alle date stabilite dalle diverse leggi sul condono.
  • La mera anteriorità del pignoramento relativo al terreno non dimostra l’anteriorità dell’abuso edilizio quando l’atto non identifica o non menziona il manufatto abusivo oggetto della domanda di condono.
  • In assenza della prova che l’abuso sia stato ultimato entro il termine previsto dalla disciplina del secondo condono, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per gli abusi maggiori, la presenza dei vincoli ostativi previsti dalla normativa applicabile impedisce il rilascio della sanatoria.
  • La violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 non sussiste quando l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni del privato, pur ritenendole inidonee a modificare l’esito del procedimento.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiamato sia conoscibile dall’interessato e il provvedimento dia conto dell’esame delle osservazioni e delle ragioni per cui esse non superano gli elementi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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