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Sentenza

Sentenza n. 4185/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento in parte qua, previa sospensione cautelare, - del Decreto n. 17 del 6 marzo 2026 della Città di Vico Equense, "Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e indennità risarcitoria" (di seguito, anche, "Autorizzazione paesaggistica" o "Decreto n. 17/2026"); - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali, connessi e/o collegati, ivi inclusi, in particolare: a) il Verbale n. 3/20 del 21 luglio 2023 della Commissione Edilizia Integrata - Commissione per il Paesaggio (di seguito, anche "Commissione locale paesaggio"), recante parere favorevole in relazione "Istanze di accertamento di conformità e della compatibilità paesaggistica per la realizzazione di opere sine titulo ovvero in difformità a pregressi [...]"; b) il Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli n. 3254 del 9 febbraio 2026, avente a oggetto "Istanza di sanatoria per accertamento di conformità urbanistica e della compatibilità paesaggistica prot. n. 35510 del 22.07.2022 (cron. 37/22) e successive integrazioni, per la realizzazione di opere sine titulo ovvero in difformità a pregressi titoli abilitativi, insistenti sull'unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato `Palazzo Cozzolino'. Richiesta di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004";

Giustizia amministrativa202603652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto comunale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e indennità risarcitoria, limitatamente alle prescrizioni relative all'attuazione del parere della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto comunale n. 17 del 6 marzo 2026, nella parte in cui imponeva la piena osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale della Commissione Edilizia Integrata-Commissione per il Paesaggio e nel parere della Soprintendenza. Le opere riguardavano due vani finestra realizzati su un'unità immobiliare sottoposta a vincolo paesaggistico, per le quali era stata presentata istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004; erronea valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà intrinseca; violazione dell'art. 3 l. 241/1990; illogicità manifesta, carenza e irragionevolezza della motivazione; nonché illegittimità derivata del decreto comunale dai vizi del parere della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato il decreto n. 63 del 18 giugno 2026, esercitando l'autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e revocando integralmente il decreto impugnato, riservandosi di adottare nuovi provvedimenti paesaggistici in sanatoria opportunamente rettificati o rivalutati. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento non era stato annullato soltanto nella parte contestata e il Comune si era riservato una nuova valutazione, ma ha ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La parte ricorrente dispone dell'azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi ad essa nella valutazione dell'interesse ad agire. Ne consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito e delle peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    La norma è stata richiamata quale disciplina dell'accertamento della compatibilità paesaggistica richiesto per le opere realizzate sine titulo o in difformità da precedenti titoli.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto il vizio di violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    sussistano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ... in ragione del sopravvenuto riesame dell’interesse pubblico e dell’accertata sussistenza di errori fattuali nell’istruttoria procedimentale

    Il Comune ha esercitato il potere di revoca in autotutela del decreto paesaggistico impugnato, ritenendo sussistenti un sopravvenuto riesame dell'interesse pubblico e errori fattuali nell'istruttoria.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato dal ricorrente per chiedere la cessazione della materia del contendere, ma il TAR ha ritenuto non integrati i relativi presupposti.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca integrale in autotutela del provvedimento impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione si riserva di adottare un nuovo provvedimento e non risulta integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente; in tal caso, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La revoca in autotutela adottata nel corso del giudizio può rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non consente una pronuncia di cessazione della materia del contendere, purché il ricorrente manifesti espressamente di non voler più coltivare la domanda.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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