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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28698/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto istanza di riesame e ha confermato la custodia in carcere. Il ricorrente impugnava: 1) la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), denunciando inesistenza e contraddittorietà della motivazione, l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Natale Stefanutti e l'assenza di riscontri sul presunto ruolo di "messaggero" o di membro del gruppo operativo mobile; 2) la qualificazione di tentata estorsione (capo 23) sostenendo la mancanza dell'elemento psicologico e di coartazione della vittima (Capoluongo) e l'assenza di valutazione sulla credibilità della persona offesa; 3) la ricomprensione nel reato di traffico di stupefacenti aggravato da collegamento mafioso (art. 74 DPR 309/1990, capo 30), contestando la prova del predominio territoriale e la sovrapposizione tra le due compagini e chiedendo la riqualificazione in fattispecie di minore gravità; 4) la qualificazione di reati di detenzione/cessione stupefacenti e estorsione (capi 40 e 41) come di entità minima, suscettibili di diversa lettura (art. 73 DPR 309/1990 e art. 629 c.p.); 5) l'assenza delle esigenze cautelari attuali e la tardività della misura (i fatti erano per lo più del 2020, misura disposta oltre un anno dopo), oltre alla valorizzazione indebita di comportamenti personali "leciti" (es. fare da autista).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur escludendo come riscontro alcune dichiarazioni del collaboratore (es. il ruolo di "messaggero" verso il detenuto in 41-bis), il quadro indiziario complessivo è idoneo a sostenere la sussistenza di gravità indiziaria circa la partecipazione di Santoro al sodalizio 'ndranghetista: ruolo di accompagnatore e "guardaspalle" di un vertice (Lorusso), contatti e scambi con altri affiliati, restituzioni di somme riconducibili alla compagine, intercettazioni e partecipazione a estorsioni ed episodi di droga. La Corte ha confermato che la partecipazione associativa può essere anche di breve durata se emerge un coinvolgimento attivo, ha ritenuto coerente la qualificazione della tentata estorsione sulla base degli elementi fattuali (prelievo forzoso, telefonate insistenti, condotta diretta a ottenere somme) e ha respinto le censure relative alla qualificazione del traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa e alla riconducibilità dei singoli episodi alle fattispecie contestate. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità sociale per chi risponde di reati associativi (art. 275, comma 3 c.p.p.), valutando adeguata la misura e la sua attualità rispetto ai fatti (ultimi accertati fino a ottobre 2020; ordinanza nel novembre/dicembre 2021). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; confermata la custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che il reato di associazione mafiosa può ritenersi configurato anche per apporto di breve durata: è sufficiente un "contributo" non occasionale, effettivo e riconoscibile (anche indiziario) alla vita dell'organizzazione; ruoli quali accompagnatore e "guardaspalle" possono costituire apporto concreto.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La contestazione di traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa è stata ritenuta fondata sulla condivisione di ruoli organizzativi e sulle intercettazioni che mostrano rapporti con gli spacciatori e riflessioni sulla spartizione dei proventi; la qualificante mafiosa può emergere anche in presenza di gemmazione tra sodalizi e ruoli di supporto.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte ritiene che le consistenti quantità e l'andamento continuativo delle forniture emerse dalle intercettazioni escludano la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità del comma 5; va quindi mantenuta la qualificazione di reato più grave.

  • art. 629 cod. pen.

    Il concorso nella estorsione può essere configurato anche per soggetti "silenti" la cui presenza rafforza l'effetto intimidatorio: è sufficiente un apporto esteriore idoneo ad aumentare l'efficacia coattiva o a facilitare l'esecuzione.

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte distingue l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quando i partecipanti perseguono anche un utile proprio (o del sodalizio) il fatto può ricondursi all'estorsione e non all'art. 393; la presenza di una pretesa per sé colloca il fatto fuori del perimetro del solo esercizio arbitrario.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Riconosciuta la presunzione relativa di pericolosità sociale per i soggetti accusati di reati associativi; tale presunzione può essere superata solo con elementi che evidenzino il distacco stabile dall'organizzazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    In relazione all'attualità delle esigenze cautelari, la Corte aderisce a un orientamento "intermedio": non è sempre necessario argomentare ex novo la pericolosità se sussiste la presunzione relativa, ma il fattore tempo e la prova di distacco vanno valutati in rapporto alla gravità degli addebiti.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Il fatto che un detenuto sia sottoposto al regime 41-bis non costituisce di per sé riscontro della possibilità di contatti con il personale di polizia penitenziaria; le accuse di contatti vanno provate con riscontri specifici.

Massime di principio

  • La partecipazione ad associazione mafiosa può essere provata anche con apporto di breve durata se è dimostrato un coinvolgimento attivo e stabile nella vita del sodalizio; ruoli logistici (autista, guardaspalle) possono integrare un contributo apprezzabile.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate criticamente: l'assenza di riscontri su singoli episodi non invalida automaticamente l'intero quadro indiziario se esistono altri elementi convergenti.
  • Nelle intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le critiche generiche all'interpretazione non sono sufficienti in cassazione.
  • Per la configurazione dell'estorsione la valutazione della coartazione tiene conto del contesto (telefonate insistenti, prelievo della vittima, presenza di più soggetti) e la presenza di utilità per gli estorsori distingue il fatto dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • La qualificazione di traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa può fondarsi su collegamenti organizzativi e ruoli di supporto anche se non sempre emerge un predominio territoriale inequivocabile, quando però risultino elementi di integrazione tra le compagini e ruolo operativo continuativo.
  • Le esigenze cautelari relative a reati associativi si fondano su una presunzione relativa di pericolosità: il decorso del tempo pesa ma non è determinante se non è dimostrato un reale e stabile distacco dall'organizzazione.
  • La presenza fisica di più soggetti nel compimento della minaccia o il contributo anche non verbale di un 'silente' concorrente può rafforzare l'efficacia intimidatoria e giustificare il concorso nel reato.

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