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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28/02/2025 di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso avanzata dalla ditta Taraso Damiano per il ricorrente sig. Bouslamah Mohammed P-CS/L/Q/2023/100421 rilasciato in data 28/02/2025, non notificato nonostante l’elezione di domicilio presso il procuratore in atti e conosciuto a seguito di accesso sul portale Spid da parte del consulente del lavoro del sig. Taraso Damiano e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 febbraio 2025 con cui la Prefettura di Cosenza aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso avanzata dal datore di lavoro. La controversia riguardava, in particolare, la mancata considerazione del fatto che il ricorrente e il datore di lavoro si erano presentati presso la Prefettura entro gli otto giorni successivi all'ingresso nello Stato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché delle osservazioni relative alla cessazione della ditta individuale e alla successiva costituzione dell'impresa in forma societaria. Il ricorrente ha inoltre lamentato l'omessa partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria e di motivazione. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di riesaminare la fattispecie ammettendo il ricorrente al procedimento. Nel successivo incontro del 19 novembre 2025, tuttavia, la Prefettura si è limitata a una ricognizione della pratica e delle posizioni delle parti, dichiarando conclusa la fase partecipativa, senza adottare una determinazione conclusiva e senza dare effettivo seguito al riesame ordinato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato né la presentazione del ricorrente e del datore di lavoro entro gli otto giorni previsti, né la ricezione delle osservazioni sulla trasformazione dell'impresa. La circostanza che le osservazioni fossero state presentate oltre il termine di dieci giorni indicato nel preavviso non impediva la loro valutazione, poiché il procedimento si era concluso molti mesi dopo e la Prefettura avrebbe dovuto svolgere una completa istruttoria tenendo conto delle controdeduzioni. L'Amministrazione, inoltre, non aveva considerato tali elementi neppure nel riesame disposto dall'ordinanza cautelare. Il verbale dell'incontro non è stato qualificato come provvedimento amministrativo, perché privo della forma necessaria e di una determinazione conclusiva. Sono stati quindi riconosciuti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione dispone di un intervallo temporale significativo tra la presentazione di osservazioni e la conclusione del procedimento, non può ometterne l'esame soltanto perché esse sono state depositate oltre il termine inizialmente indicato nel preavviso, dovendo svolgere un'istruttoria completa e attuale.
  • La partecipazione procedimentale impone all'amministrazione di valutare effettivamente le osservazioni dell'interessato e gli elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione; la mera convocazione o ricognizione della pratica non sostituisce tale valutazione.
  • Quando il giudice amministrativo ordina il riesame di una fattispecie alla luce di specifici elementi partecipativi e istruttori, l'amministrazione deve esaminare concretamente tali elementi e adottare una determinazione conclusiva; un verbale privo di contenuto decisorio non costituisce adempimento dell'ordine di riesame.
  • L'omessa considerazione di circostanze rilevanti, non contestate dall'amministrazione e potenzialmente decisive per l'esito del procedimento, integra difetto di istruttoria e di motivazione e comporta l'annullamento del provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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