Cassazione Penale, Ordinanza n. 05617/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e meramente reiterativo delle censure di appello, già affrontate con motivazione congrua e completa dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando temi già sviluppati nei motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a una mera riproposizione di doglianze già esaminate e adeguatamente confutate nella sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice posta a fondamento della conferma della responsabilità in appello; il testo non consente di specificarne oltre il titolo di contestazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito integra un motivo generico e non consente il sindacato di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →