Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2025 del 04/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito, poi succeduto nel credito da una società cessionaria, contro una serie di atti di disposizione compiuti dal debitore: alienazioni di alcuni immobili di sua proprietà e costituzione di un fondo patrimoniale. Tali atti erano stati posti in essere dopo la revoca degli affidamenti bancari concessi a una società di cui il debitore era amministratore unico e garantiti da fideiussioni rilasciate nel corso degli anni. La Corte d'appello aveva confermato nel merito la sentenza di primo grado che accoglieva la revocatoria, riformando solo la regolazione delle spese. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio nell'assunzione di prove testimoniali in assenza di un litisconsorte pretermesso chiamato iussu iudicis; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, contestando la prova della scientia damni del terzo acquirente e la motivazione della sentenza; 3) violazione di norme processuali per la mancata ammissione di prove richieste, tra cui interpello di parte, consulenza tecnica d'ufficio e ispezione dei luoghi, finalizzate a chiarire la collocazione di un garage oggetto di cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non si è confrontato con l'orientamento consolidato secondo cui la nullità derivante dall'assunzione della prova in assenza di un litisconsorte necessario è nullità relativa, deducibile solo dalla parte nel cui interesse è posta, e comunque la questione era coperta da una seconda ratio decidendi autonoma non specificamente censurata. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché si risolveva in una critica alla valutazione di merito della prova, mentre la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri sulla consapevolezza del pregiudizio nel terzo acquirente ai fini dell'azione revocatoria, valorizzando i rapporti familiari e societari e la contestualità degli atti dispositivi. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché il ricorrente non aveva spiegato in modo specifico e decisivo come le prove richieste avrebbero potuto superare le risultanze già acquisite, soprattutto con riguardo all'elemento soggettivo della scientia damni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria degli atti a titolo oneroso è sufficiente, quanto al terzo, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; non è richiesta la prova della collusione né della conoscenza dello specifico credito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato ai fini della valutazione dell'interesse ad eccepire la nullità processuale; l'eccezione non è proponibile da chi non sia titolare dell'interesse protetto dalla nullità relativa.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio; la Corte lo collega al principio secondo cui le parti devono essere poste in condizione di interloquire sull'acquisizione della prova.
art. 157 c.p.c.
Richiamato per sostenere la natura e la deducibilità della nullità processuale; la Corte ribadisce che la nullità dedotta era relativa e quindi soggetta alle regole di deduzione della parte interessata.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alle eccezioni processuali; la Corte non ne accoglie la prospettazione del ricorrente.
art. 271 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla tardività/decadenza dell'eccezione di nullità sollevata in primo grado dalla litisconsorte interessata.
art. 2729 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici: la Corte ritiene corretta la valutazione indiziaria compiuta in appello per la prova della scientia damni.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia/motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata era adeguata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in tema di disponibilità delle prove e loro valutazione; la doglianza è stata reputata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per la mancata ammissione di prove testimoniali o istruttorie; la Corte nega la decisività delle prove richieste.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta preclusione alla prova in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e decisività.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità del procedimento di acquisizione della prova, quando incide sul diritto di difesa di un litisconsorte necessario pretermesso, ha natura relativa e può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse è prevista, non da un diverso litisconsorte che non abbia subito quella specifica lesione.
- L'eccezione di nullità processuale non può essere coltivata da chi non sia titolare dell'interesse protetto dalla nullità; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specifica correlazione con la ratio decidendi impugnata.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, per gli atti a titolo oneroso, la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni, valorizzando i rapporti familiari o societari tra le parti, la contestualità degli atti dispositivi e la complessiva operazione negoziale.
- La prova della consapevolezza del pregiudizio non richiede la dimostrazione della collusione né la conoscenza dello specifico credito da parte del terzo acquirente.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o a richiedere una nuova valutazione del merito; occorre indicare in modo specifico il decisum censurato e la decisività delle prove asseritamente trascurate.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo se il ricorrente spieghi in modo concreto e non meramente ipotetico come tali prove avrebbero potuto sovvertire le risultanze già acquisite in modo decisivo.
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