Sentenza del 24/03/2017 n. 7655 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 3 e 4, nel testo vigente per l'anno d'imposta 1989. La società aveva detratto integralmente l'IVA sugli acquisti, sebbene avesse realizzato operazioni di finanziamento esenti da IVA. Secondo l'Agenzia, tali operazioni dovevano essere incluse nel calcolo del pro rata di detraibilità, poiché costituivano l'attività effettivamente esercitata dalla società, indipendentemente dal fatto che lo statuto prevedesse principalmente attività turistico-alberghiera e che i finanziamenti fossero stati concessi a società del medesimo gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza favorevole alla società e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, ai fini del calcolo del pro rata IVA, occorre considerare l'attività concretamente svolta e il volume d'affari effettivo del contribuente, non la sola attività indicata nell'atto costitutivo o nello statuto. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare se le operazioni di finanziamento rientrassero nell'attività propria della società e dovessero incidere sulla percentuale di detraibilità dell'IVA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 3, 4 e 5
Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso.
La detrazione dell'IVA sugli acquisti deve essere ridotta applicando il pro rata quando il contribuente realizza sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni esenti. Nel regime italiano rileva la composizione complessiva del volume d'affari, senza che sia necessario dimostrare che i medesimi beni e servizi siano utilizzati contemporaneamente per entrambe le categorie di operazioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36, comma 1
Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
Quando un soggetto esercita più attività, il calcolo dell'IVA e del pro rata deve normalmente tenere conto del volume d'affari complessivo, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.
Sesta direttiva IVA, art. 17, paragrafi 2 e 5
Uno Stato membro può autorizzare od obbligare un soggetto passivo ad operare la detrazione relativamente a tutti i beni e i servizi utilizzati per tutte le operazioni contemplate.
La regola generale collega la detrazione all'utilizzo dei beni e servizi per operazioni imponibili; tuttavia, gli Stati membri possono adottare un metodo basato sulla cifra d'affari, come avvenuto nell'ordinamento italiano.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
Individua le operazioni esenti da IVA, tra le quali rientrano, per quanto rilevante nella controversia, determinate operazioni finanziarie. Tali operazioni possono incidere sul calcolo del pro rata, salvo le esclusioni previste dall'art. 19.
Corte di giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2016, causa C-378/15, Mercedes Benz
Ha chiarito che, nel metodo di pro rata basato sulla cifra d'affari, si considera il complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo, senza richiedere che tali beni e servizi siano impiegati sia per operazioni detraibili sia per operazioni non detraibili.
Massime di principio
- Ai fini IVA, per stabilire quali operazioni incidano sul pro rata, occorre guardare all'attività effettivamente esercitata e ai ricavi concretamente realizzati, non soltanto all'oggetto sociale previsto dallo statuto.
- Le operazioni finanziarie esenti possono incidere sul pro rata quando costituiscono un'attività effettiva e rilevante dell'impresa, anche se formalmente accessorie o svolte nei confronti di società appartenenti al medesimo gruppo.
- La qualificazione di un'operazione come occasionale o accessoria non dipende esclusivamente dalla sua previsione statutaria o dalla destinazione infragruppo, ma deve essere valutata considerando la frequenza, l'entità e il peso delle operazioni nel volume d'affari complessivo.
- Nel sistema italiano basato sulla cifra d'affari, il calcolo del pro rata può operare anche senza dimostrare un utilizzo concreto e contemporaneo degli stessi acquisti per attività imponibili ed esenti.
- In caso di contestazione, è essenziale ricostruire documentalmente l'attività realmente svolta, il volume d'affari e il rapporto tra operazioni imponibili ed esenti, perché questi elementi prevalgono sulle sole indicazioni formali dell'atto costitutivo.
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