Sentenza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il decreto del 21.11.2025, del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza, prot. n. 40615, con il quale il candidato -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, notificato a mezzo p.e.c. in data 21.11.2025; 2) il bando di concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - decreto Capo della Polizia 22 aprile 2025; 2) il decreto del 19.12.2025 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117; 3) laddove necessario, il provvedimento prot. 583 del 13.01.2026, con cui viene data comunicazione dell'avvio del corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato a partire dal 02.02.2026; 4) tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti connessi relativi alla graduatoria e all'avvio del corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente al bando, alla graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, al provvedimento di avvio del corso di formazione e agli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha rilevato che, nelle more del giudizio, il Ministero dell'Interno ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione e ha ammesso il ricorrente, a pieno titolo e senza riserve, nella graduatoria dei vincitori del concorso. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
preavviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita con sentenza breve, previo preavviso verbalizzato in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto di esclusione impugnato e reintegra integralmente il privato nella posizione sostanziale controversa, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La definizione della controversia con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando il collegio abbia previamente verbalizzato il relativo preavviso in camera di consiglio e la causa sia matura per la decisione.
Come è indicizzato
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