Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16571/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la condanna per diffamazione già pronunciata nei gradi di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile costituita, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado soltanto sul capo civile, riducendo l'importo del risarcimento, ma confermando la condanna dell'imputato per diffamazione. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, tramite difensore, con motivi che la Corte qualifica complessivamente come confusi, generici e privi di specificità, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal Tribunale con motivazione ritenuta corretta e completa. In particolare, la Corte osserva che l'esimente del diritto di critica non era configurabile poiché l'offesa contestata, consistita nell'epiteto "stronzo", non era funzionalmente collegata a una disapprovazione espressa in forma corretta ma costituiva un'aggressione gratuita alla reputazione altrui. Viene inoltre ritenuta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 599 c.p., perché l'esimente della provocazione presuppone ingiustizia del fatto e immediatezza della reazione, elementi ritenuti assenti. La Corte aggiunge che non sono deducibili in cassazione censure sulla valutazione delle prove nei limiti del rito dei reati di competenza del giudice di pace, e che è inammissibile veicolare contestazioni motivazionali sotto forma di violazione dell'art. 192 c.p.p. Sono infine giudicate generiche le doglianze sulla pena, ritenuta inferiore alla media edittale, e sull'entità del danno liquidato.

Norme richiamate

  • art. 599 c.p.

    L'esimente della provocazione richiede l'ingiustizia del fatto altrui e l'immediatezza della reazione; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    In combinato disposto con l'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 192 c.p.p.

    Non può essere invocato per censurare, sotto veste di violazione di legge, l'omessa o erronea valutazione del compendio probatorio quando in realtà si contesta la motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    La sua dedotta inosservanza non può essere usata per aggirare i limiti di deducibilità dei vizi motivazionali in cassazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura sull'apparato motivazionale non può essere veicolata come violazione di questa disposizione al fine di riesaminare il merito probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Delimita i vizi motivazionali deducibili in cassazione; tali limiti non possono essere superati qualificando la doglianza come violazione processuale.

Massime di principio

  • In tema di diffamazione, il diritto di critica è scriminante solo se l'espressione utilizzata è continenta, funzionale alla disapprovazione e non degenera in un gratuito attacco alla reputazione altrui.
  • L'esimente della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui e una reazione immediata; in mancanza di tali requisiti non è configurabile.
  • Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, l'appello seguito da ricorso per cassazione non consente di censurare il vizio di motivazione nei limiti ordinari previsti per il giudizio di legittimità.
  • È inammissibile dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare in sostanza la valutazione delle prove, perché ciò eluderebbe i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione.
  • Quando la pena è irrogata in misura inferiore alla media edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica sul punto, salvo specifiche ragioni di censura realmente pertinenti.
  • Le doglianze sull'entità del danno liquidato devono essere specifiche e argomentate; censure meramente assertive sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.