Sentenza n. 3217/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento A) Provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.03.2025, notificato in pari data, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cesa, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della Legge n. 241/90, della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- rilasciata ai sensi del D.L. n. 326/2003 (cd. condono) relativamente alle opere edilizie poste in essere rispetto al fabbricato sito in Via -OMISSIS- del Comune di Cesa; B) Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 18.04.2025, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 22.04.2025, a firma del Responsabile del Settore Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Cesa, con la quale, in ragione del disposto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.03.2025 di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge n. 241/90, è stato ingiunto “di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi…”; C) Una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali, precipuamente, la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 30.01.2025 recante l’avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/90 teso all’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies, della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi del D.L. n. 326/2003 e conseguenti ordinanze di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, la concessione edilizia in sanatoria relativa alle opere realizzate al primo piano dell'immobile, nonché le conseguenti ordinanze di demolizione. Il Comune aveva ritenuto che il precedente titolo edilizio in sanatoria, rilasciato nel 2001 ai sensi della l. n. 724/1994 per il piano cantinato e il piano rialzato, fosse stato di fatto annullato da una sentenza penale del 1997, che aveva accertato l'incompletezza dell'opera alla data del 31 dicembre 1993. Secondo il Comune, la mancata rappresentazione di tale circostanza nella successiva domanda di condono ai sensi del D.L. n. 326/2003 integrava una falsa rappresentazione dei fatti e consentiva l'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 21-nonies per tardività dell'autotutela, omessa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale, insussistenza dell'illegittimità del titolo annullato e insussistenza dei presupposti della falsa rappresentazione, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria. Hanno inoltre sostenuto che la sentenza penale era stata notificata al Comune già nel 1997, sicché non poteva fondare, molti anni dopo, l'annullamento in autotutela sulla base di una novità o di una fraudolenta rappresentazione dei fatti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di annullamento d'ufficio sia le ordinanze di demolizione. Il Comune aveva erroneamente ritenuto che la sentenza penale del 1997 avesse annullato o privato di efficacia il titolo edilizio del 2001, ma tale titolo era stato rilasciato successivamente alla sentenza e non era mai stato annullato in autotutela dall'amministrazione. La pronuncia penale aveva accertato fatti e valutazioni rilevanti nel processo penale, senza sostituirsi all'autonoma valutazione amministrativa sulla sussistenza dei presupposti del condono. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un autonomo accertamento sull'illegittimità del titolo edilizio e non poteva considerare la sentenza penale come fonte di un obbligo automatico di autotutela. Inoltre, l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede una motivazione espressa sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, prevalente sull'affidamento privato, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla legalità violata. Poiché il provvedimento comunale si fondava esclusivamente sulla sentenza penale, senza autonoma istruttoria e senza corretta dimostrazione della falsa rappresentazione dei fatti, sono state ritenute fondate le censure di violazione dell'art. 21-nonies e di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Le ordinanze di demolizione sono state annullate perché adottate sull'unico presupposto dell'annullamento d'ufficio illegittimo. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela; termine ragionevole; interesse pubblico concreto e attuale; falsa rappresentazione dei fatti; termine di dodici mesi
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede l'illegittimità originaria dell'atto, un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, una motivazione espressa sul bilanciamento con l'affidamento privato e il rispetto del termine ragionevole. La falsa rappresentazione dei fatti può consentire l'esercizio oltre il termine ordinario solo se effettivamente sussistente; non ricorre quando l'amministrazione fonda l'autotutela su una propria erronea ricostruzione e non svolge un autonomo accertamento.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione è richiamata quale atto preordinato al procedimento di annullamento d'ufficio, senza che la sentenza fondi su di essa una specifica statuizione autonoma.
art. 39 l. 724/1994
condono del piano cantinato e del piano rialzato
La disposizione costituisce il fondamento del precedente titolo edilizio in sanatoria, che il Comune ha erroneamente considerato privato di efficacia dalla sentenza penale.
D.L. 326/2003
Il titolo successivamente annullato in autotutela era stato rilasciato nell'ambito della disciplina del condono edilizio prevista dal D.L. n. 326/2003.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all'illegittimità originaria, una motivazione espressa sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante, prevalente sull'interesse privato alla conservazione del titolo; il mero intento astratto di ripristinare la legalità non è sufficiente.
- La sentenza penale non determina di per sé l'annullamento o la perdita di efficacia di un titolo edilizio rilasciato successivamente dall'amministrazione: l'autorità amministrativa deve svolgere una propria autonoma istruttoria e valutazione sui presupposti del titolo e del condono.
- Il giudicato penale vincola, nei limiti rilevanti, quanto all'accertamento dei fatti materiali, ma non impone all'amministrazione la relativa qualificazione giuridica né configura un obbligo automatico di esercizio dell'autotutela.
- La falsa rappresentazione dei fatti, idonea a consentire l'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario, non può essere ravvisata quando l'amministrazione si limita a recepire una pronuncia penale senza dimostrare una rappresentazione fraudolentemente difforme dalla realtà e senza verificare autonomamente l'illegittimità del titolo.
- L'annullamento di un'ordinanza di demolizione è conseguente quando essa si fonda esclusivamente su un precedente annullamento d'ufficio illegittimo del titolo edilizio.
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