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Sentenza

Sentenza n. 857/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - del “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione” (“INL: N. 2023-AN-000078 DEL 20/12/2023 – Prot. n. 23623 del 20/12/2023” ed “INPS: N. 2023001577/DDL DEL 20/12/2023 – Prot. n. 4400.20/12/2023.0242056 del 20/12/2023”) dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Macerata, notificato a Rieco S.p.A. in data 29.12.2023; - del “Verbale di Disposizione (Art. 14 comma 1 del D. Lgs. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge 120/2020)” di cui alla Nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona del 20.12.2023, prot. n. 23628, notificato a Rieco S.p.A. in data 29.12.2023; - del “Verbale di Disposizione (Art. 14 comma 1 del D. Lgs. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge 120/2020)” di cui alla Nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona del 20.12.2023, prot. n. 23630, notificato a Rieco S.p.A. in data 29.12.2023; - del “Verbale di Disposizione (Art. 14 comma 1 del D. Lgs. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge 120/2020)” di cui alla Nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona del 20.12.2023, prot. n. 23631, notificato a Rieco S.p.A. in data 29.12.2023; - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il “Verbale di Primo Accesso Ispettivo n. 4-47-inps del 08/03/2023” ed il “Verbale Interlocutorio n. 4-47 del 10/05/2023”, entrambi redatti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;

Giustizia amministrativa202400027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale unico di accertamento e notificazione e tre verbali di disposizione adottati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione, limitatamente alle contestazioni rilevanti, e tre verbali di disposizione notificati il 29 dicembre 2023. I provvedimenti imponevano, rispettivamente, la stipulazione di accordi aziendali o individuali sulla disciplina di permessi e ferie, la definizione di un accordo aziendale sulle procedure di presentazione e gestione delle richieste di ferie e permessi, nonché la riassegnazione di un lavoratore alle mansioni svolte in precedenza. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, sostenendo che l'Ispettorato avesse illegittimamente esercitato il potere di disposizione imponendo accordi aziendali o individuali non previsti dalla legge né dal CCNL applicato, che già disciplinava ferie, permessi, trasferimenti e mutamento di mansioni. Con il secondo motivo, relativo all'ordine di riassegnazione del lavoratore, ha dedotto che la questione fosse già regolata dall'art. 2103 c.c. e assistita da rimedi giurisdizionali propri, nonché il difetto di istruttoria e di contraddittorio, poiché il presunto demansionamento sarebbe stato accertato sulla base di dichiarazioni non adeguatamente verificate e senza considerare le esigenze organizzative dell'impresa. Le resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti, destinati a essere assorbiti nell'eventuale ordinanza-ingiunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024, ha qualificato il provvedimento di disposizione ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 come provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, immediatamente esecutivo, definitivo e lesivo, impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo. La sanzione per l'inottemperanza è solo eventuale e riguarda la mancata osservanza dell'ordine, non l'irregolarità originaria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il potere di disposizione può riguardare anche violazioni di norme di legge, contratti e accordi collettivi, purché non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative e purché sussista un obbligo giuridico di comportamento. Tuttavia, l'Ispettorato non poteva imporre la stipulazione di accordi aziendali o individuali su ferie e permessi, perché il CCNL disciplinava già la materia e non imponeva ulteriori accordi: l'eventuale contrattazione di secondo livello costituiva una possibilità, non un obbligo. L'Amministrazione aveva inoltre illegittimamente sostituito la propria determinazione all'autonomia collettiva e negoziale delle parti, imponendo anche contenuti specifici degli accordi. Quanto al verbale relativo al lavoratore, il TAR ha precisato che il potere di disposizione era astrattamente esercitabile anche in presenza di una violazione del CCNL e dell'art. 2103 c.c.; tuttavia, l'ordine concreto di riassegnazione era illegittimo perché imponeva una specifica soluzione senza considerare le alternative consentite dal contratto collettivo, le esigenze organizzative aziendali e l'obbligo di svolgere un'istruttoria approfondita e in contraddittorio. L'accertamento del demansionamento era inoltre insufficiente, essendo fondato essenzialmente su dichiarazioni non adeguatamente verificate. Sono stati annullati i tre verbali di disposizione e il verbale unico di accertamento e notificazione in parte qua. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e per i mutamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 124/2004

    il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative

    Il potere di disposizione è residuale e può riguardare anche violazioni di norme di legge, contratti e accordi collettivi di lavoro, purché sussista un obbligo giuridico di comportamento e la violazione non sia già assistita da sanzioni penali o amministrative. Il potere non consente però di imporre obblighi inesistenti né di sostituirsi all'autonomia collettiva o organizzativa privata.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 124/2004

    constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale

    La disposizione concorre a definire in senso ampio l'ambito delle irregolarità rilevabili, includendovi anche violazioni contrattuali collettive, nei limiti della residualità del potere di disposizione.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 124/2004

    Prevede il ricorso amministrativo contro il provvedimento di disposizione, senza escluderne la diretta impugnabilità giurisdizionale.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. n. 124/2004

    La sanzione pecuniaria consegue soltanto all'inottemperanza al provvedimento di disposizione; non sanziona direttamente l'irregolarità originaria.

  • art. 16 d.lgs. n. 124/2004

    È richiamato per distinguere il regime dei ricorsi contro gli atti adottati ai sensi dell'art. 13 da quello applicabile ai provvedimenti di disposizione.

  • art. 17 d.lgs. n. 124/2004

    È richiamato per evidenziare la diversa disciplina del ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro contro gli atti di accertamento ispettivo.

  • art. 2103 c.c.

    La norma può costituire parametro dell'irregolarità rilevabile dall'Ispettorato, ma l'ordine amministrativo deve rispettare le alternative organizzative e professionali ammesse dalla legge e dal contratto collettivo e deve fondarsi su un'istruttoria adeguata.

  • art. 16 CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private

    La disciplina collettiva consentiva, entro determinati limiti, l'assegnazione a mansioni dello stesso livello o a mansioni diverse per esigenze temporanee; l'Ispettorato non poteva imporre senz'altro la riassegnazione alla mansione originaria senza valutare tali alternative.

Massime di principio

  • Il provvedimento di disposizione adottato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 124/2004 è un provvedimento amministrativo ordinatorio, immediatamente esecutivo, definitivo e immediatamente lesivo; è pertanto impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo, anche prima dell'eventuale sanzione per inottemperanza.
  • Il potere di disposizione può riguardare anche violazioni di norme di legge, contratti e accordi collettivi di lavoro, purché l'irregolarità non sia già soggetta a sanzione penale o amministrativa e purché la fonte invocata ponga effettivamente un obbligo a carico del datore di lavoro.
  • Il carattere residuale del potere di disposizione impedisce all'Ispettorato di imporre la stipulazione di accordi aziendali o individuali quando la materia sia già disciplinata dal contratto collettivo e la contrattazione ulteriore costituisca una facoltà, non un obbligo.
  • L'Ispettorato del lavoro non può sostituirsi all'autonomia collettiva o negoziale delle parti imponendo il contenuto di accordi aziendali o individuali destinati a regolare materie non obbligatoriamente rimesse a tale contrattazione.
  • Quando il provvedimento di disposizione riguarda l'assegnazione del lavoratore a determinate mansioni, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria approfondita e in contraddittorio, considerare le esigenze organizzative del datore di lavoro e rispettare le alternative consentite dalla legge e dal contratto collettivo; non può imporre una specifica soluzione sulla base di accertamenti insufficienti.
  • La sanzione prevista per l'inottemperanza al provvedimento di disposizione riguarda la mancata esecuzione dell'ordine amministrativo e non l'irregolarità originariamente rilevata; pertanto, se il provvedimento non è tempestivamente impugnato, le irregolarità in esso accertate non possono essere rimesse in discussione nel successivo giudizio contro la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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