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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13315/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento di un rapporto di piccola colonia su alcuni fondi agricoli, con conseguente richiesta di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e di mantenimento dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo non provati gli elementi costitutivi del rapporto di piccola colonia, valorizzando le risultanze ispettive e ritenendo insufficiente il materiale documentale e testimoniale prodotto. In Cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per mancato esame di alcuni motivi di appello (titolarità dei fondi, esito dell’accertamento ispettivo, mancata CTU, rilievo del rapporto di parentela); 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. per aver la Corte attribuito valore decisivo a dichiarazioni rese in sede ispettiva; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 2697 c.c., nonché degli artt. 191, 421 e 437 c.p.c., per il diniego della consulenza tecnica d’ufficio ritenuta necessaria a verificare fabbisogno di manodopera, estensione dei terreni e colture; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo all’estensione dei terreni e alla natura stagionale dell’attività; 5) violazione degli artt. 2164 e 2170 c.c. per erronea qualificazione del rapporto come soccidario anziché come piccola colonia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva compiuto una valutazione autonoma e complessiva delle prove, tale da implicare il rigetto di tutte le censure svolte in appello, senza alcuna omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quinto motivo, osservando che la decisione di merito si fondava su una pluralità di elementi convergenti e non su singole dichiarazioni della ricorrente, e che la qualificazione del rapporto non era decisiva rispetto alla ratio decidendi, centrata sull’insussistenza del rapporto di piccola colonia. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ricordando che la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto; inoltre, operava la preclusione da doppia conforme. È stato ritenuto inammissibile pure il quarto motivo, perché i fatti asseritamente omessi erano stati invece esaminati dalla Corte d’appello e la censura tendeva soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando la sentenza d’appello affronta in modo complessivo e coerente la ratio delle censure, pur senza esaminare singolarmente ogni argomento svolto dalla parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, che nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia effettuato un apprezzamento probatorio non illogico.

  • art. 2700 c.c.

    La censura è stata ritenuta inidonea perché la decisione non si è fondata su un singolo atto pubblico isolato, ma su una valutazione complessiva degli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all’onere della prova non può servire a sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il potere istruttorio officioso non impone l’ammissione della consulenza tecnica quando il quadro probatorio sia già ritenuto sufficiente.

  • art. 437 c.p.c.

    Anche in appello nel rito del lavoro il diniego di ulteriori mezzi istruttori resta espressione di discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure per nullità della sentenza sono infondate o inammissibili quando attaccano in realtà l’apprezzamento del fatto e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può mascherare una richiesta di diversa ricostruzione del rapporto fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto risulta comunque valutato dal giudice di merito e la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La deduzione di vizi attinenti alla motivazione o all’omesso esame del fatto è preclusa, nel caso di doppia conforme, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni.

  • artt. 375, secondo comma, n. 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 2164 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione del rapporto come piccola colonia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto al rigetto fondato sulla carenza di prova del rapporto dedotto.

  • art. 2170 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della piccola colonia, senza incidenza sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito, con motivazione complessiva e coerente, abbia sostanzialmente respinto tutte le censure attraverso la confutazione della ratio dell’appello, anche senza menzionare separatamente ogni argomento difensivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le doglianze sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova istruzione del fatto: gli artt. 115 e 116 c.p.c. non legittimano una rivisitazione del merito se la sentenza impugnata contiene un apprezzamento probatorio non manifestamente illogico.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato ricorso è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o dell’omesso esame, non come violazione di legge in sé.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto asseritamente trascurato risulti comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato in modo difforme dalle aspettative della parte ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che mirano a contestare il convincimento di fatto e la valutazione delle prove incontrano una forte preclusione, non potendo la cassazione essere utilizzata come terzo grado di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un quadro probatorio plurimo e convergente, il travisamento di una singola dichiarazione o di un singolo elemento istruttorio non è sufficiente a scalfire la ratio decidendi se non incide sul nucleo dell’accertamento compiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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