Sentenza n. 57/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 17.11.2025 redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo Macerata (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n.33 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 33 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 17 novembre 2025, nella parte in cui assegnava al minore 22 ore di sostegno su 33 ore settimanali di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione di sole 22 ore di sostegno a fronte di 33 ore di frequenza e della condizione di disabilità grave del minore, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale dell'orario scolastico mediante insegnante specializzato. Il PEI riconosceva che il minore necessitava della guida e del supporto dell'insegnante di sostegno nelle attività individuali e di gruppo, che si muoveva negli spazi scolastici accompagnato dal docente e che necessitava sempre di un rapporto individuale con il sostegno. Il documento risultava quindi intrinsecamente illogico e contraddittorio, poiché riconosceva l'esigenza di un supporto continuativo ma limitava le ore a 22 su 33, senza esplicitare le ragioni della riduzione. La contraddittorietà era altresì ravvisata rispetto al PEI dell'anno precedente. Mancava inoltre agli atti il verbale del GLO e non risultava provata la tempestiva richiesta, da parte del dirigente scolastico, dei posti di sostegno in deroga all'organico di diritto. Sono state dedotte violazioni degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, della disciplina sul PEI e delle relative Linee guida, nonché profili di illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto illegittimo il PEI perché, pur attestando la necessità di un rapporto continuativo e individuale con l'insegnante di sostegno, assegnava soltanto 22 ore senza fornire una motivazione individualizzata e senza documentare le ragioni della riduzione. La mancata produzione del verbale del GLO ha impedito di verificare la base istruttoria della decisione. Il Collegio ha affermato che il diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno è costituzionalmente garantito e non può essere limitato per ragioni finanziarie o per carenze dell'organico di diritto; l'amministrazione deve attivare, ove necessario, la procedura per i posti in deroga. Pur escludendo un automatismo generale tra disabilità grave o sostegno intensivo e copertura integrale dell'orario, il TAR ha ritenuto che, quando il PEI e le risultanze istruttorie attestano la necessità della copertura totale, la riduzione delle ore è illegittima se non sorretta da una motivazione specifica e coerente. Ha quindi accertato il diritto del minore all'assistenza di sostegno per tutto l'orario di frequenza, annullato il PEI nella parte lesiva e condannato l'amministrazione all'attribuzione del sostegno nella misura necessaria. Ha ordinato l'esecuzione entro quindici giorni, nominando in caso di inerzia un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; il sostegno è intensivo quando la compromissione riduce l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La condizione di disabilità grave o di sostegno intensivo impone una tutela prioritaria e richiede che le misure scolastiche siano determinate in rapporto alle esigenze concrete della persona.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Fondano il diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, comprese quelle assicurate mediante personale docente specializzato.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base delle esigenze individuali e dell'istruttoria inclusiva, le modalità e la proposta delle risorse di sostegno, con motivazione coerente rispetto agli obiettivi e ai bisogni dell'alunno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere anche i posti in deroga quando necessari; la carenza dell'organico ordinario non giustifica la riduzione delle misure dovute.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie a garantire l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione la riedizione degli atti e l'attribuzione delle risorse entro un termine determinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il PEI che riconosce la necessità di un supporto continuativo o di un rapporto individuale con l'insegnante di sostegno è illegittimo, per illogicità e contraddittorietà, se assegna un numero di ore significativamente inferiore all'orario di frequenza senza una motivazione individualizzata, coerente e verificabile.
- La disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non determinano automaticamente il diritto alla copertura integrale dell'orario scolastico; tuttavia, quando il PEI, il GLO e la documentazione funzionale attestano che la copertura totale è necessaria, la riduzione delle ore deve essere specificamente motivata e non può fondarsi su formule generiche, carenze organizzative o insufficienza dell'organico.
- Il diritto alle misure di sostegno scolastico degli alunni con disabilità, in quanto funzionale a un diritto costituzionalmente garantito, non può essere negato o compresso per mere ragioni finanziarie o per la carenza dell'organico di diritto. L'amministrazione deve attivare, ove necessario, la procedura per l'assegnazione di posti di sostegno in deroga.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale risultante dal PEI e dal GLO e richiedere agli uffici scolastici le risorse necessarie, comprese quelle in deroga; in assenza di prova contraria, la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce illegittimità quando la copertura integrale risulti necessaria.
- La proposta delle ore di sostegno deve riferirsi esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI e deve essere coerente con la documentazione funzionale, con gli obiettivi educativi e con l'effettivo utilizzo delle risorse nell'anno precedente; non è consentito utilizzare il sostegno come risorsa genericamente destinata alla classe o per sostituire docenti assenti.
- In caso di accoglimento della domanda di tutela del diritto al sostegno, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine breve e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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