Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una titolare di ricevitoria/CTD, che operava in Italia per conto di un bookmaker estero, e il bookmaker medesimo hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi e scommesse per il periodo 26.11.2012-31.12.2012 e per l'anno 2013. L'Ufficio, a seguito di accesso nei locali dell'agenzia di scommesse, aveva ritenuto che il CTD non si limitasse a trasmettere dati al bookmaker, ma svolgesse attività di raccolta delle scommesse, incasso delle poste e pagamento delle vincite, recuperando così l'imposta unica. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) erronea individuazione del presupposto territoriale dell'imposta; 2) erronea esclusione dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa; 3) e 4) violazione della libertà di prestazione di servizi, del principio di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) violazione del principio di capacità contributiva e delle norme interne sulla soggettività passiva e sulla solidarietà tra bookmaker e ricevitoria, anche alla luce della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per le annualità 2012 e 2013, la disciplina interpretativa del 2010 avesse già chiarito che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio e che soggetti passivi siano tutti coloro che gestiscono scommesse, anche per conto terzi e anche se il bookmaker è estero. Ha escluso l'esimente per obiettiva incertezza perché la norma interpretativa era già in vigore e il rapporto poteva essere rimodulato. Ha ritenuto infondati i profili di incompatibilità con il diritto UE, richiamando la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni e violazioni della libera prestazione di servizi. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento e la necessità di ulteriori rinvii pregiudiziali o alla Corte costituzionale. La pretesa tributaria e le sanzioni sono state quindi confermate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato per contestare il presupposto territoriale dell'imposta unica sui giochi e scommesse.
artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.
invocati dai ricorrenti in relazione alla conclusione del contratto di scommessa, ma ritenuti non decisivi rispetto al fatto imponibile.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l'esimente per obiettiva incertezza non si applica perché, per il periodo d'imposta oggetto di causa, la disciplina era già chiarita dalla norma interpretativa del 2010.
artt. 56 ss. TFUE
la Corte esclude che la disciplina italiana integri una restrizione discriminatoria o sproporzionata alla libera prestazione di servizi.
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
interpretato nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi; il bookmaker è solidalmente obbligato se l'attività è esercitata per conto terzi.
art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
norma interpretativa che estende l'imposta unica anche alle raccolte fuori concessione e individua la soggettività passiva del gestore per conto proprio o di terzi, con solidarietà del preponente.
art. 16 d.m. 1 marzo 2006, n. 111
indicato come norma che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
richiamato per il criterio di determinazione dell'imponibile forfetario dell'imposta unica.
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull'imposta unica e sulla solidarietà.
artt. 3 e 53 Cost.
invocati dai ricorrenti per lamentare violazione di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte esclude l'incostituzionalità nel caso concreto, richiamando la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale.
art. 267 TFUE
richiamato per le richieste di rinvio pregiudiziale, ritenute non necessarie perché la Corte di giustizia aveva già deciso sulle questioni rilevanti.
art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989
citato per distinguere la questione penale dell'esercizio abusivo di scommesse dalla diversa soggettività passiva tributaria.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sui giochi e scommesse, il presupposto impositivo non coincide con la singola giocata, ma con l'organizzazione e raccolta del servizio di gioco svolto sul territorio nazionale.
- La soggettività passiva dell'imposta unica ricade su chiunque gestisca scommesse, anche tramite mezzi telematici, anche senza concessione e anche se opera per conto di un operatore estero; in tal caso il bookmaker/preponente risponde solidalmente.
- La norma interpretativa del 2010 ha chiarito il regime fiscale anche per le raccolte fuori concessione; per i periodi successivi alla sua entrata in vigore non è configurabile obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
- La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola di per sé la libertà di prestazione di servizi né il divieto di discriminazione, se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
- Nel contesto del gioco d'azzardo, gli Stati membri possono adottare restrizioni e regimi concessori per finalità di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione fiscale, purché rispettino la proporzionalità.
- Il mancato rilievo penale dell'attività di raccolta scommesse per contrasto con il diritto UE non elimina la soggettività passiva ai fini tributari, perché la disciplina fiscale opera con criteri propri.
- La capacità contributiva, in questa materia, è salvaguardata anche mediante il meccanismo di solidarietà e traslazione dell'imposta tra bookmaker e ricevitoria, che redistribuisce il carico fiscale tra i soggetti che hanno concorso alla realizzazione del presupposto.
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