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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una titolare di ricevitoria/CTD, che operava in Italia per conto di un bookmaker estero, e il bookmaker medesimo hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi e scommesse per il periodo 26.11.2012-31.12.2012 e per l'anno 2013. L'Ufficio, a seguito di accesso nei locali dell'agenzia di scommesse, aveva ritenuto che il CTD non si limitasse a trasmettere dati al bookmaker, ma svolgesse attività di raccolta delle scommesse, incasso delle poste e pagamento delle vincite, recuperando così l'imposta unica. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) erronea individuazione del presupposto territoriale dell'imposta; 2) erronea esclusione dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa; 3) e 4) violazione della libertà di prestazione di servizi, del principio di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) violazione del principio di capacità contributiva e delle norme interne sulla soggettività passiva e sulla solidarietà tra bookmaker e ricevitoria, anche alla luce della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per le annualità 2012 e 2013, la disciplina interpretativa del 2010 avesse già chiarito che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio e che soggetti passivi siano tutti coloro che gestiscono scommesse, anche per conto terzi e anche se il bookmaker è estero. Ha escluso l'esimente per obiettiva incertezza perché la norma interpretativa era già in vigore e il rapporto poteva essere rimodulato. Ha ritenuto infondati i profili di incompatibilità con il diritto UE, richiamando la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni e violazioni della libera prestazione di servizi. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento e la necessità di ulteriori rinvii pregiudiziali o alla Corte costituzionale. La pretesa tributaria e le sanzioni sono state quindi confermate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    richiamato per contestare il presupposto territoriale dell'imposta unica sui giochi e scommesse.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    invocati dai ricorrenti in relazione alla conclusione del contratto di scommessa, ma ritenuti non decisivi rispetto al fatto imponibile.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l'esimente per obiettiva incertezza non si applica perché, per il periodo d'imposta oggetto di causa, la disciplina era già chiarita dalla norma interpretativa del 2010.

  • artt. 56 ss. TFUE

    la Corte esclude che la disciplina italiana integri una restrizione discriminatoria o sproporzionata alla libera prestazione di servizi.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    interpretato nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi; il bookmaker è solidalmente obbligato se l'attività è esercitata per conto terzi.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    norma interpretativa che estende l'imposta unica anche alle raccolte fuori concessione e individua la soggettività passiva del gestore per conto proprio o di terzi, con solidarietà del preponente.

  • art. 16 d.m. 1 marzo 2006, n. 111

    indicato come norma che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    richiamato per il criterio di determinazione dell'imponibile forfetario dell'imposta unica.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull'imposta unica e sulla solidarietà.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    invocati dai ricorrenti per lamentare violazione di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte esclude l'incostituzionalità nel caso concreto, richiamando la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per le richieste di rinvio pregiudiziale, ritenute non necessarie perché la Corte di giustizia aveva già deciso sulle questioni rilevanti.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989

    citato per distinguere la questione penale dell'esercizio abusivo di scommesse dalla diversa soggettività passiva tributaria.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sui giochi e scommesse, il presupposto impositivo non coincide con la singola giocata, ma con l'organizzazione e raccolta del servizio di gioco svolto sul territorio nazionale.
  • La soggettività passiva dell'imposta unica ricade su chiunque gestisca scommesse, anche tramite mezzi telematici, anche senza concessione e anche se opera per conto di un operatore estero; in tal caso il bookmaker/preponente risponde solidalmente.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito il regime fiscale anche per le raccolte fuori concessione; per i periodi successivi alla sua entrata in vigore non è configurabile obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola di per sé la libertà di prestazione di servizi né il divieto di discriminazione, se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
  • Nel contesto del gioco d'azzardo, gli Stati membri possono adottare restrizioni e regimi concessori per finalità di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione fiscale, purché rispettino la proporzionalità.
  • Il mancato rilievo penale dell'attività di raccolta scommesse per contrasto con il diritto UE non elimina la soggettività passiva ai fini tributari, perché la disciplina fiscale opera con criteri propri.
  • La capacità contributiva, in questa materia, è salvaguardata anche mediante il meccanismo di solidarietà e traslazione dell'imposta tra bookmaker e ricevitoria, che redistribuisce il carico fiscale tra i soggetti che hanno concorso alla realizzazione del presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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