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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12527/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le contribuenti avevano contestato, dinanzi ai giudici tributari di merito, un atto con cui l’Ufficio del Territorio aveva comunicato aggiornamenti catastali d’ufficio di alcune unità immobiliari e un avviso di accertamento catastale con nuova determinazione di classamento e rendita, lamentando in particolare la nullità degli atti per mancanza di sopralluogo in loco e per difetto di motivazione. La CTP rigettava il ricorso; la CTR Piemonte respingeva l’appello ritenendo che un nuovo sopralluogo sarebbe stato inutile e irrituale, che dagli atti risultava l’invio degli avvisi di sopralluogo anche alle altre comproprietarie e che la censura sulla motivazione fosse generica, oltre che infondata nel merito. In cassazione le ricorrenti proponevano un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione meramente apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, rilevando che il vizio deducibile in cassazione è solo l’anomalia motivazionale radicale, quale mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile. Applicando tale criterio, ha escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, osservando che il giudice di merito aveva preso posizione in modo analitico sulle due questioni centrali: la legittimità dell’attività di sopralluogo e la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale. Ha inoltre rilevato che le ricorrenti non avevano assolto l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione gli atti processuali rilevanti, in particolare il ricorso introduttivo e i verbali di sopralluogo, in violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti nel dedurre la nullità della sentenza, senza specifica autonoma valorizzazione della Corte

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del contenuto minimo della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura motivazionale

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    norma omologa per il processo tributario che impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel quadro interpretativo delle Sezioni Unite sulla riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato come norma che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. 83/2012 richiamata nel quadro interpretativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo da versare

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente tramite il principio di autosufficienza e la necessità di allegare/provare i fatti e gli atti rilevanti

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 agosto 2005

    richiamata dalle ricorrenti come parametro delle modalità dell’attività di sopralluogo, ma la Corte rileva che la relativa deduzione non era adeguatamente trascritta e verificabile

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti un’anomalia costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza che, pur sintetica, dia conto in modo comprensibile delle ragioni della decisione e prenda posizione sui punti controversi decisivi.
  • Nel processo tributario la censura sulla motivazione dell’atto o della sentenza deve confrontarsi con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito, non con mere contestazioni apodittiche o generiche.
  • Chi ricorre per cassazione ha l’onere di riportare nel ricorso, almeno nei passaggi essenziali, gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo della Corte; in mancanza, la censura non è scrutinabile per difetto di autosufficienza.
  • In tema di classamento catastale, la contestazione del procedimento di sopralluogo e della motivazione dell’avviso va specificamente dedotta e supportata dagli atti rilevanti, altrimenti la doglianza non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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