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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41272/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'assoluzione pronunciata in primo grado. Il motivo contestava la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'inammissibilità dipenderebbe dalla mancata prova di acquiescenza del procuratore della Repubblica rispetto al provvedimento di primo grado; il ricorrente sosteneva che l'appello del procuratore generale, proposto prima della scadenza dei termini riconosciuti all'organo di accusa, non ha privato il pubblico ministero del potere di proporre appello, essendo previsti termini distinti per i diversi organi dell'accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, in base agli artt. 157, 160 e 161 c.p., il termine di prescrizione del reato in contestazione scadeva il 4.4.2024, ossia dopo la pronuncia di secondo grado, per cui si è verificata una causa di estinzione del reato. Alla luce del principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129, co. 2, c.p.p.), la Corte ha ritenuto obbligatoria la declaratoria della causa estintiva e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha altresì precisato che la formula di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p. può essere adottata solo se l'innocenza o l'insussistenza del fatto risulta evidente dagli atti; nel caso di specie tale evidenza non sussisteva, ma comunque il reato risultava estinto per prescrizione, con annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 612, co. 1, c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato; richiamata come titolo del fatto oggetto del procedimento.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata ai fini del calcolo della prescrizione; utilizzata insieme agli artt. 160 e 161 c.p. per determinare la perenzione del termine prescrizionale.

  • art. 160 c.p.

    Norma richiamata ai fini del calcolo della prescrizione; parte del ragionamento che ha portato a stabilire la data di estinzione del reato.

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata ai fini del calcolo della prescrizione; integrata con gli artt. 157 e 160 per determinare la decorrenza e durata della prescrizione.

  • art. 129, co. 2, c.p.p.

    Principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità (compresa la prescrizione) anche nel giudizio di legittimità; la Corte ne trae l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato quando ricorra, salvo proscioglimento nel merito solo in presenza di evidente prova di innocenza dagli atti.

Massime di principio

  • Se, in sede di Cassazione, emerge una causa di estinzione del reato (ad es. prescrizione) intervenuta prima della pronuncia definitiva, la Corte è tenuta a dichiararla e a disporre la cessazione del processo, applicando l'art. 129 c.p.p.
  • La declaratoria di proscioglimento nel merito basata sull'art. 129, co. 2, c.p.p. è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino in modo evidente dagli stessi atti e dalle valutazioni contenute nella sentenza impugnata; non sono ammesse nuove indagini in Cassazione per questo fine.
  • La presentazione di un ricorso da parte del Procuratore generale non esclude automaticamente la possibilità per il pubblico ministero di proporre il proprio gravame: occorre valutare i termini e le condizioni stabilite dalla legge per i diversi organi dell'accusa e la prova di una effettiva acquiescenza o rinuncia.
  • In contestazioni sul tema dell'inammissibilità dell'impugnazione per presunta acquiescenza dell'organo di accusa, è necessario che la corte di merito valuti e motivi la presenza di elementi che dimostrino la rinuncia o l'acquiescenza; la mera circostanza di un ricorso proposto da un diverso ufficio dell'accusa non basta di per sé.
  • Nel giudizio di legittimità il sindacato è limitato alla verifica delle condizioni per adottare una pronuncia favorevole ex art. 129 c.p.p.; se tali condizioni non risultano dagli stessi elementi del processo, prevale l'esigenza di definizione immediata con la declaratoria dell'estinzione del reato.

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