Cassazione Civile, Ordinanza n. 14642/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto alla società, per l'anno 2012, il pagamento di una maggiore imposta sugli immobili (indicata nel testo come IMU, ma la motivazione della sentenza richiama in larga parte la disciplina ICI) in relazione a fabbricati/aree concessi alla società e censiti catastalmente con determinati identificativi. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che l'avviso era carente di motivazione perché non descriveva adeguatamente gli immobili e non indicava i criteri e coefficienti di calcolo del tributo; soprattutto ha sostenuto che la rendita catastale posta a base dell'imposizione non le era mai stata notificata, pur essendo essa intestataria catastale/concessionaria, con conseguente inutilizzabilità della rendita ai fini impositivi. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omesso esame di difese e precedenti di legittimità richiamati in appello; (2) nullità per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su un tema non devoluto, affermando che il comune non aveva l'obbligo di notificare rendite provenienti da altra amministrazione; (3) violazione dell'art. 74 l. 342/2000, perché l'obbligo di notifica della rendita sussisterebbe anche quando il classamento derivi da procedura DOCFA presentata da altro soggetto e accolta senza modifiche; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR non avrebbe deciso sulla deduzione subordinata relativa al quantum dell'imposta, che si assumeva dovuto in misura inferiore; (5) violazione della normativa sul procedimento e sulla motivazione degli atti tributari, per avere ritenuto sufficiente un avviso fondato su una rendita non notificata e privo di descrizione analitica degli immobili e dei parametri di stima; (6) violazione delle norme catastali e tributarie, per avere affermato la soggezione a imposta di aree demaniali concesse, ritenendo insussistente la classificazione in categoria E/1. Il comune ha resistito sostenendo la correttezza della pretesa fiscale e la possibilità di fondare l'accertamento sui dati DOCFA e catastali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva né a menzionare tutte le risultanze probatorie, essendo sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la ragione della decisione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli connessi: ha ribadito che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita; quando il soggetto passivo dell'imposta e intestatario catastale sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA, l'amministrazione ha l'obbligo di notificargli la rendita, e la mancata notifica rende illegittimo l'avviso fondato su tale rendita. La Corte ha escluso che fosse applicabile il diverso orientamento sulla sufficienza dei dati DOCFA, perché quel principio vale solo quando il tributo è liquidato nei confronti dello stesso soggetto che ha presentato la denuncia catastale. Ha inoltre precisato che la possibilità di utilizzare la rendita per annualità pregresse o sospese presuppone comunque che la rendita sia stata notificata, mentre nel caso in esame la questione riguardava proprio una rendita mai notificata. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio al giudice di merito, poiché la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del comune.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 342/2000
"gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"
la rendita catastale non può essere utilizzata ai fini impositivi nei confronti del soggetto intestatario catastale se non gli è stata previamente notificata; per il concessionario rimasto estraneo alla procedura DOCFA la notifica è condizione di efficacia dell'atto di classamento
art. 6, comma 1, L. 212/2000
richiamato come fondamento degli obblighi informativi gravanti sull'amministrazione fiscale verso il contribuente
art. 7 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per denunciare la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 3 L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure o comunque non decisive nei termini prospettati
art. 132, primo comma, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per lamentare la nullità della motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme invocate come parametri dei vizi denunciati in cassazione
art. 7 d.lgs. 504/1992
richiamato nel sesto motivo con riferimento alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e alla soggezione delle aree demaniali concesse
art. 10, comma 2, r.d. 652/1939
richiamato nel sesto motivo in tema di classamento catastale e categoria E/1
d.l. 262/2006, art. 2, comma 40, conv. in L. 286/2006
richiamato nella motivazione di merito riportata nel testo per la classificazione degli immobili in categoria E e il loro rapporto con l'uso commerciale o industriale
Massime di principio
- In tema di rendite catastali poste a base dell'imposizione locale, l'efficacia dell'atto attributivo o modificativo della rendita nei confronti del soggetto intestatario catastale è subordinata alla sua preventiva notificazione; in difetto, la rendita non può legittimare l'avviso di accertamento emesso nei confronti di quel soggetto.
- L'orientamento che consente al comune di fondare l'avviso sui dati contenuti nella procedura DOCFA senza notificare la rendita vale solo quando il tributo è liquidato nei confronti dello stesso soggetto che ha presentato la denuncia catastale e che quindi conosce già quei dati.
- Se il soggetto passivo dell'imposta è anche intestatario catastale ma è rimasto estraneo alla procedura di classamento, l'amministrazione ha l'onere di comunicargli l'esito del nuovo classamento prima di utilizzare la rendita ai fini impositivi.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione difensiva o ogni precedente richiamato dalla parte, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione e non ometta l'esame dei soli fatti decisivi in senso tecnico.
- La retroattività o l'utilizzabilità della rendita catastale per annualità precedenti presuppone comunque che la rendita sia stata validamente notificata; la questione è diversa da quella dell'efficacia della rendita mai notificata.
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