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Sentenza

Sentenza n. 5046/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Torre del Greco 7° Settore - Urbanistica, Assetto del Territorio, Protezione Civile, Valorizzazione Porto e Litorale prot. n. -OMISSIS-/2025 del 4 settembre 2025, di “annullamento d’ufficio, in via di autotutela, ex art. 21 nonies della legge 241/1990 s.m.i. dell’istanza prot. SUE n.-OMISSIS- del 28-05-2024”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202506778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento d'ufficio della SCIA per l'installazione di un impianto elevatore nel cortile interno condominiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'annullamento d'ufficio della SCIA presentata per l'installazione di un ascensore destinato al superamento delle barriere architettoniche. Hanno dedotto, anzitutto, che, decorso il termine ordinario di trenta giorni per il controllo sulla SCIA, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell'autotutela previste dall'art. 21-nonies l. 241/1990, con necessità di considerare l'affidamento maturato per effetto del tempo trascorso e di indicare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. Hanno inoltre sostenuto che il singolo condomino avrebbe potuto realizzare l'opera sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c., purché senza alterare la destinazione del bene o impedire il pari uso, e che il Comune non avrebbe potuto sindacare la validità delle deliberazioni condominiali o la titolarità di diritti reali, trattandosi di questioni riservate al giudice ordinario. Il Comune aveva motivato l'annullamento rilevando l'incompletezza della pratica, l'assenza della deliberazione condominiale richiesta dall'art. 78 d.P.R. 380/2001, la conseguente carenza di legittimazione del dichiarante, il mancato consolidamento della SCIA e la sussistenza dei presupposti dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il soggetto indicato nella SCIA come delegato dei proprietari non risultasse effettivamente delegato dal condominio né avesse richiesto all'assemblea l'autorizzazione all'installazione dell'ascensore. L'opera, incidendo sulle parti comuni e non costituendo uso normale della cosa comune, integra un'innovazione condominiale e richiede la deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 380/2001, anche se finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche e sostenuta economicamente dal singolo. In mancanza dell'autorizzazione condominiale, il privato avrebbe potuto installare, a proprie spese, soltanto un servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili, non un ascensore. La carenza di legittimazione e l'incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni impedivano il consolidamento degli effetti della SCIA e consentivano all'amministrazione di intervenire. Il Comune, in presenza di una rappresentazione non veritiera o erronea dei presupposti dell'intervento, non era tenuto a esplicitare una particolare ragione di interesse pubblico, poiché l'interesse al ripristino della legalità è in re ipsa e non può formarsi un affidamento legittimo sulla base di dichiarazioni inesatte. Il TAR ha inoltre escluso che il riferimento, nella motivazione comunale, all'opportunità di evitare contenziosi incidesse sulla legittimità dell'atto. Le pronunce civilistiche richiamate dai ricorrenti riguardavano conflitti privatistici tra condomini e non impedivano al Comune di verificare la legittimazione edilizia del richiedente. Spese compensate in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001

    "SCIA" per l'intervento edilizio

    La SCIA edilizia produce effetti solo in presenza dei presupposti sostanziali e soggettivi richiesti dall'ordinamento.

  • art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), d.P.R. 380/2001

    Disposizioni richiamate per la qualificazione dell'intervento edilizio oggetto della SCIA.

  • art. 78 d.P.R. 380/2001

    "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche ... sono approvate dall'assemblea del condominio"

    L'installazione di un ascensore su parti comuni, anche se destinata al superamento delle barriere architettoniche e finanziata dal singolo, richiede la deliberazione condominiale; in caso di rifiuto o inerzia, il singolo può installare soltanto servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il termine ordinario per il controllo sulla SCIA decorre soltanto quando siano presenti e comprovati tutti i presupposti di efficacia, inclusa la completezza e veridicità delle dichiarazioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'autotutela può essere esercitata anche dopo il decorso del termine ordinario di controllo quando la SCIA sia fondata su una rappresentazione falsa o erronea della realtà; in tale ipotesi non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico ulteriore e non sussiste affidamento legittimo.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Richiamato dal Comune quale fondamento ulteriore dei presupposti per l'intervento in autotutela.

  • art. 1102 c.c.

    Il richiamo alla facoltà del singolo condomino di usare la cosa comune non supera, per opere qualificabili come innovazioni sulle parti comuni, la necessità della deliberazione condominiale richiesta dalla disciplina edilizia.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La tutela cautelare è stata assicurata mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza concessione di una sospensione dell'atto.

Massime di principio

  • L'installazione di un ascensore su parti comuni di un edificio condominiale, quando non costituisca uso normale della cosa comune, integra un'innovazione e richiede la deliberazione dell'assemblea condominiale; la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche e il finanziamento dell'opera da parte del singolo non eliminano tale requisito.
  • In caso di rifiuto o inerzia dell'assemblea condominiale rispetto a un intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il singolo interessato può realizzare a proprie spese soltanto le opere espressamente consentite dalla legge, quali servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili, e non un ascensore stabile in assenza della deliberazione condominiale.
  • Il Comune, nel verificare i presupposti di una SCIA edilizia relativa a opere su parti comuni, deve accertare con rigore la legittimazione del dichiarante e può considerare contestazioni privatistiche immediatamente rilevanti ai fini edilizi, senza sostituirsi al giudice ordinario nella definizione dei diritti reali.
  • Il termine ordinario per il controllo sulla SCIA decorre soltanto quando siano completi e veritieri i presupposti e le dichiarazioni necessari alla produzione degli effetti della segnalazione; una SCIA incompleta o fondata su una rappresentazione non veritiera non consolida la posizione del segnalante.
  • Quando un titolo edilizio o gli effetti di una SCIA siano stati ottenuti sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà imputabile al privato, l'amministrazione può esercitare l'autotutela senza una specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, poiché non sussiste un affidamento legittimo tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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