Cassazione Penale, Sentenza n. 9503/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. L'imputato era stato ritenuto colpevole, in concorso con altri due, di tentato furto aggravato (art. 625 c.1 n.2 e n.5 c.p.) per avere praticato un foro nella rete di recinzione di un vivaio per introdursi. Lamentate dal ricorrente: insufficiente e non univoca base indiziaria (in particolare il ruolo di un terzo, Iftimi, assolto per insufficienza di prove); travisamento delle dichiarazioni degli operanti e errata qualificazione della condotta come "uso di mezzo fraudolento" (contestando invece la sola violenza sulle cose); violazione delle norme sulla procedibilità (artt. 337, 529 c.p.p. in relazione all'art. 624 c.p.), poiché, a dire della difesa, in mancanza delle aggravanti non sarebbe procedibile d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato la prova indiziaria nella sua complessità: il ricorrente è stato individuato mentre usciva dalla vegetazione, sporco di fango e con strappi agli indumenti compatibili con l'essersi infilato nella rete; risultavano contatti telefonici e accordi per la via di fuga con un terzo; la difesa non ha fornito una ricostruzione alternativa plausibile. La Corte ha inoltre chiarito che la contestata fattispecie riguarda la "violenza sulle cose" per il foro praticato nella rete e non un diverso "mezzo fraudolento"; essendo accertata la violenza sulle cose e l'azione in tre, il reato è procedibile d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 c.p. co.1 n.2 e n.5
Articolo richiamato per il tentato furto aggravato: n.2 "commesso con violenza sulle cose" (qui identificata nel praticare un foro nella rete di recinzione) e n.5 "commesso in più persone" (l'aver agito in tre). La Corte ha confermato che tali circostanze aggravanti escludono la procedibilità a querela.
art. 624 c.p.
Riferimento generale al furto: la censura difensiva evocava la procedibilità a querela in relazione a questa norma, ma la Corte ha ritenuto prevalenti le aggravanti applicate (violenza sulle cose e concorso in tre).
artt. 337, 529 c.p.p.
Richiamati dalla difesa in ordine alla presunta necessità di querela per la procedibilità; la Corte ha ritenuto tali norme non operative nella fattispecie in quanto sussistono aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio.
principi giurisprudenziali sulla prova indiziaria (varie pronunce di questa Corte)
La Corte ha applicato i criteri consolidati sulla valutazione degli indizi: la colpevolezza può essere accertata per logicità e coerenza complessiva degli elementi indiziari purché il giudice spieghi in modo solido il valore persuasivo degli indizi e l'esclusione di ipotesi alternative ragionevoli.
Massime di principio
- La prova indiziaria può reggere una condanna se gli elementi, valutati nella loro complessità e coerenza, escludono alternative plausibili: il giudice deve motivare in modo solido perché gli indizi convergono verso la stessa conclusione.
- La "violenza sulle cose" può essere costituita da atti materiali come lo scardinare o praticare un foro nella recinzione per introdursi: non è necessario che la violenza sia diretta contro persone.
- La qualificazione dell'aggravante (es. uso di mezzo fraudolento vs. violenza sulle cose) è determinante per la procedibilità: se ricorrono aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio, la mancata querela del titolare della situazione non impedisce l'azione penale.
- Se la difesa non propone una ricostruzione alternativa concreta e plausibile dei fatti, la valutazione logica degli indizi da parte del giudice di merito viene rafforzata e difficilmente capovolta in sede di cassazione.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento e la capacità della motivazione di escludere alternative ragionevoli; l'apprezzamento delle massime di esperienza utilizzate dal giudice di merito non è sindacabile se logico e coerente.
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