Cassazione Penale, Sentenza n. 40235/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (416-bis) e la sentenza di condanna per rapina (art. 628 c.p., aggravata dall'art. 7 legge n.203/1991). Sosteneva che la rapina del 12/11/2004 fosse riconducibile al medesimo disegno criminoso dell'associazione, poiché il GUP aveva ritenuto che le rapine fossero state commesse nell'interesse della cosca Giampà già a partire dal 2003 e che i proventi fossero destinati all'acquisto di stupefacenti; lamentava la mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della sentenza del GUP e degli elementi probatori (dichiarazioni di collaboratori e documentazione) che dimostrerebbero la preordinazione della rapina e la sua coerenza con il programma delittuoso dell'associazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diniego della continuazione è adeguatamente motivato: la rapina in Marcellinara è stata ritenuta estemporanea e non preordinata al momento dell'ingresso del Fozza nell'associazione; Fozza aveva svolto ruolo di basista fornendo una 'dritta' poco prima del fatto, e la valutazione è corroborata dalle dichiarazioni di un collaboratore (Muraca). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra 416-bis e reati-fine sussiste solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio. Essendo la decisione del giudice dell'esecuzione un giudizio di merito fondato su elementi fattuali e privo di vizi motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Citato nel motivo di ricorso come norma collegata alle doglianze sul calcolo della continuazione; non utilizzato come base decisoria primaria nella motivazione della Corte.
art. 416-bis cod. pen.
Individua la fattispecie di associazione mafiosa. La Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui la continuazione tra 416-bis e reati-fine è configurabile solo se i reati-fine erano programmati quando il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio.
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina la rapina; la condotta oggetto di domanda di continuazione era disciplinata da tale articolo (aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n.203/1991). La Corte ha valutato se la rapina fosse preordinata rispetto all'associazione.
art. 7 legge n. 203/1991
Aggravante applicata alla rapina; citata come elemento del titolo di reato ma non decisiva per la valutazione della continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina dell'istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; non ha mutato l'esito del giudizio sul merito fattuale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsione normativa invocata dal ricorrente per censurare la motivazione (vizi di motivazione e inosservanza/errata applicazione di norme); la Corte ha ritenuto infondate tali censure.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 39858/2023; Sez. 1, n. 23818/2020)
Richiamata per affermare il principio che la preordinazione dei reati-fine deve sussistere al momento in cui il soggetto aderisce al sodalizio, e che non è necessario che la programmazione esistesse alla costituzione dell'associazione; il richiamo ha sostenuto la motivazione che ha respinto la continuazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa (416-bis) e reati-fine si configura solo se i reati-fine erano già programmati al momento in cui l'individuo si è determinato a entrare nel sodalizio; non è sufficiente la mera coincidenza territoriale o temporale.
- Non è necessario che la programmazione sia antecedente alla costituzione dell'associazione, ma deve essere antecedente o comunque presente al momento dell'adesione del singolo affiliato.
- La valutazione della preordinazione è un giudizio di merito fondato su elementi fattuali (ruolo dell'imputato, modalità del fatto, tempo intercorso, dichiarazioni di collaboratori, documentazione probatoria) e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La circostanza che reati simili siano stati poi incorporati nell'attività dell'associazione non implica automaticamente che ogni singola azione omogenea sia stata preordinata: ogni fatto va valutato nella sua specificità.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione, la difesa deve documentare e valorizzare elementi che dimostrino la preordinazione della condotta al momento dell'ingresso nell'organizzazione (es. ordini interni, ruolo stabile nell'esecuzione dei reati, pianificazione antecedente, uso sistematico dei proventi per scopi associativi), e confrontare espressamente le motivazioni delle sentenze di merito eventualmente contrastanti.
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