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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25649/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso propone quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado condannando Giuseppe Tortora al pagamento di Euro 10.000,00 a favore della Punto Immobiliare per provvigioni di mediazione relative alla compravendita di un appartamento. I motivi deducono: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del terzo chiamato in garanzia Antonio Silvestri (art. 331 c.p.c.); 2) violazione del giudicato e degli artt. 2909 e 1755 c.c.; 3) nullità per omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione dell'art. 1755, comma 1, e dell'art. 1453 c.c. invocando l'eccezione di inadempimento e il difetto funzionale della causa. In primo grado Tortora aveva chiamato Silvestri in garanzia; in appello la Punto Immobiliare aveva impugnato la sentenza solo nei confronti di Tortora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, nonostante la chiamata in garanzia fosse stata formalmente impropria, essa comportava in sede di impugnazione l'esigenza di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., poiché la chiamata in garanzia determina, ai fini dell'appello, una situazione assimilabile a litisconsorzio necessario tra garante e garantito. Poiché l'appello era stato proposto solo nei confronti di Tortora, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per ripristinare l'integrità del contraddittorio e riesaminare la causa nel merito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto che la Corte d'appello provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    cited in decision as ground for lack of integration of contraddittorio

    La Corte ha interpretato l'art. 331 c.p.c. nel senso che, quando in primo grado una parte è stata chiamata in garanzia, in sede di impugnazione l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole deve evocare anche il terzo chiamato oppure il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; l'assenza di tale integrazione determina la nullità della decisione impugnata e legittima la cassazione con rinvio

  • art. 1755 c.c.

    richiamato nella sentenza d'appello e nelle deduzioni del ricorso

    La norma regola il diritto alla provvigione del mediatore; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito su tale profilo perché ha ritenuto prevalente il vizio processuale, rimandando la valutazione sull'esistenza dei presupposti per la provvigione alla Corte d'appello integrata

  • art. 2909 c.c.

    citato nel secondo motivo di ricorso

    La questione relativa a questa norma, richiamata insieme all'art. 1755 c.c., non è stata valutata dalla Corte di cassazione in quanto il motivo è stato dichiarato assorbito dal rinvio; dunque non emerge un'interpretazione della norma nel testo della decisione

  • art. 1453 c.c.

    citato nel quarto motivo di ricorso

    La deduzione relativa all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione perché il primo motivo processuale ha portato alla cassazione e al rinvio

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamato in ordine alle forme di decisione in camera di consiglio

    La causa è stata decisa nelle forme previste da tale norma (decisione in camera di consiglio con relazione), e la Corte ha proceduto secondo le semplificazioni procedurali consentite

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni di inammissibilita' del ricorso

    La Corte ha ritenuto generiche e infondate le eccezioni della controricorrente relative ai requisiti di ammissibilità del ricorso di cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

Massime di principio

  • Se in primo grado una parte è stata chiamata in garanzia, l'impugnazione che riguarda la decisione nei confronti di una sola delle parti può richiedere l'integrazione del contraddittorio in appello: il giudice deve ordinare la notifica dell'impugnazione al terzo o la sua integrazione, altrimenti la decisione è viziata per mancato contraddittorio.
  • La chiamata in garanzia può, per il solo fine dell'impugnazione, essere valutata come circostanza che genera un litisconsorzio necessario processuale tra garante e garantito; gli appellanti devono valutare l'opportunità di coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente obbligati.
  • Difetti processuali relativi all'integrità del contraddittorio sono prioritari rispetto all'esame del merito: la Corte di legittimità cassera' e rinvierà quando l'assenza del terzo impedisca una corretta decisione sul merito.
  • Nel giudizio su provvigioni di mediazione (art. 1755 c.c.) il diritto del mediatore va accertato solo dopo che è stato assicurato il pieno contraddittorio tra tutte le parti coinvolte nell'affare.
  • Chi intenda sollevare eccezioni processuali rilevanti (es. mancata notificazione a terzi chiamati in causa) deve formularle tempestivamente e farle valere nelle sedi opportune: l'omissione può comportare la riforma o nullita' della sentenza impugnata.
  • In caso di rinvio per difetto di contraddittorio, le questioni di diritto sostanziale (res judicata, inadempimento, diritto alla provvigione) rimangono aperte e saranno esaminate dalla corte di merito una volta ripristinata l'integrità del contraddittorio.

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