Cassazione Civile, Ordinanza n. 28005/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società che aveva eseguito prestazioni sanitarie in regime di accreditamento nel periodo gennaio-dicembre 2007. L'azienda sanitaria locale propose opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, ai sensi della normativa regionale e statale richiamata, il soggetto tenuto al pagamento e quindi passivamente legittimato non fosse l'ASL territorialmente competente ma l'ente incaricato del pagamento per la Regione. La Corte d'appello respinse tale eccezione ritenendola generica e non adeguatamente provata, e ritenne inoltre che l'opponente non avesse contestato in modo specifico il credito ingiunto, salvo una parte relativa al fatturato di dicembre 2007. Con il ricorso per cassazione l'ASL dedusse: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per avere la corte territoriale qualificato come generica un'eccezione che sarebbe stata invece una mera difesa, rilevabile d'ufficio e non soggetta a decadenza; 2) violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo, poiché la corte avrebbe erroneamente supposto che l'opponente non avesse contestato l'intero credito, mentre l'atto di opposizione avrebbe messo in discussione l'intero fatturato e sottolineato l'impossibilità di una contestazione analitica per via del meccanismo di liquidazione dei conguagli da parte dell'ente competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la questione di legittimazione passiva fosse stata decisa con motivazione apparente o comunque insufficiente su un punto preliminare e centrale della controversia. Ha affermato che il difetto di legittimazione ad causam, attivo o passivo, attiene alla regolarità del contraddittorio, costituisce error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993, conv. in l. n. 423/1993, si applica anche dopo la riforma sanitaria di cui al d.lgs. n. 502/1992, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali divenute aziende sanitarie locali, e che il soggetto passivamente legittimato all'azione di pignoramento resta l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, non l'ASL territorialmente competente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo; il vizio motivazionale è stato ricondotto alla motivazione apparente o inesistente.
art. 1, comma 10, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423
"nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"
La norma si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502/1992, anche alle prestazioni autorizzate dalle ASL divenute aziende sanitarie locali; il soggetto passivamente legittimato all'azione esecutiva è l'ente incaricato del pagamento.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato come riforma del sistema sanitario che non esclude l'applicabilità della disciplina dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 ai rapporti successivi.
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione ad causam, attiva o passiva, attiene alla regolarità del contraddittorio, è un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando la decisione di merito affronta una questione preliminare e centrale come la legittimazione passiva, il giudice deve fornire una motivazione effettiva e non meramente assertiva; la mera qualificazione dell'eccezione come generica non è sufficiente se non è sorretta da un'adeguata confutazione.
- In materia di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 conv. in l. n. 423/1993 continua ad applicarsi anche dopo la riforma sanitaria del d.lgs. n. 502/1992, e il soggetto passivamente legittimato al pagamento e alle azioni esecutive è l'ente incaricato del corrispettivo, non necessariamente l'ASL territorialmente competente.
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