Sentenza n. 308/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento in parte qua previa idonea misura cautelare a) dell’autorizzazione unica n. 406, nella parte in cui, richiamando la proposta di provvedimento ID Pratica:13053240969-27012025-1656, condiziona l’efficacia della stessa autorizzazione ad apposita deliberazione del Consiglio comunale di Messina; b) del parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Messina, trasmesso con nota prot. n. 0131699/2025 del 29-04-2025 laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B1 – residenziali del centro urbano – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii., deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale”; c) del parere di compatibilità urbanistica del Comune di Messina trasmesso con nota. n. 0246640/2025 del 14-08-2025 che integra e sostituisce quello di cui al punto b) laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B1 – residenziali del centro urbano – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii. deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale” (doc. 3); d) della delibera del Consiglio comunale di Messina n. 343 del 18 novembre 2025 con la quale non è stato riconosciuto l’interesse pubblico al progetto della Società ricorrente avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato destinato a residenze per studentati per n. 255 posti letto, già finanziato giusto D.D.G. 0000602 del 14-05-2025 per € 5.091.498,30 (doc. 4);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica n. 406, pareri di compatibilità urbanistica del Comune di Messina e deliberazione del Consiglio comunale di Messina che non aveva riconosciuto l'interesse pubblico al progetto di uno studentato da 255 posti letto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'autorizzazione unica nella parte in cui ne condizionava l'efficacia all'adozione di una deliberazione del Consiglio comunale di Messina. Sono stati inoltre impugnati i pareri comunali di compatibilità urbanistica, nella parte in cui, pur riconoscendo la compatibilità del progetto con la zona urbanistica B1, subordinavano l'ammissibilità dell'intervento a una valutazione tecnico-politica del Consiglio comunale, nonché la successiva deliberazione consiliare che non aveva riconosciuto l'interesse pubblico al progetto. Il testo non espone in modo analitico i singoli motivi di censura, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
La decisione
Nel corso del giudizio, l'amministrazione statale che aveva adottato l'autorizzazione unica ha annullato il provvedimento impugnato e lo ha sostituito con un nuovo atto privo della condizione relativa alla previa deliberazione del Consiglio comunale. Il nuovo provvedimento è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa della società ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese; la difesa dell'amministrazione statale ha aderito. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione sostituisce o annulla l'atto impugnato adottando un nuovo provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa dedotta dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere esclude la necessità di una decisione sui motivi di legittimità dell'atto originariamente impugnato, poiché viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
- Quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante un successivo provvedimento amministrativo e le parti concordano sulla definizione del giudizio, il giudice può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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