Sentenza n. 9815/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con cui è stato dichiarato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Intesa Stato-Regioni, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142 n. rep. 213/CSR, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018, nonché del presupposto schema di D.M., approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 22/179/CR6/C7; - del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, con cui sono state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 7 novembre 2019 n. 181/CSR e n. 182/CSR; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31 marzo 2023: . della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell’8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 novembre 2023: - della deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023, ad oggetto “approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” nonché della determinazione degli importi ridotti (pubblicata il 21 luglio 2023) e la DGR n. 207/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti statali, regionali e interistituzionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento per vizi propri e contestando anche l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando integralmente la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, secondo l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l'integrale versamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Sebbene non fosse possibile dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla disposizione, in mancanza del deposito da parte delle Regioni della documentazione richiesta dalla stessa norma, il pagamento effettuato dalla ricorrente ha comunque fatto venir meno l'interesse alla decisione sul merito. Il giudice ha precisato che il meccanismo legislativo attribuisce alla ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»
Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sui ricorsi, anche se non consente, in assenza della documentazione regionale prescritta, una formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del meccanismo di ripiano richiamato dalla disciplina sopravvenuta.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali contenenti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici, ai quali si riferisce il meccanismo di definizione previsto dalla disciplina sopravvenuta.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali in relazione alla medesima obbligazione, il pagamento effettuato dal ricorrente determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento e comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento delle condizioni formali previste dalla disciplina applicabile; se tali condizioni documentali non risultano soddisfatte, ma l'interesse sostanziale alla decisione è comunque venuto meno, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'improcedibilità può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia conseguito, attraverso una disciplina sopravvenuta, un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito, purché sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda proposta.
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