Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34882/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due distinte sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza. Con due motivi di ricorso, integrati da memoria pervenuta il 1° settembre 2026, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omessa considerazione di specifiche deduzioni difensive. Ha sostenuto che le condotte erano omogenee e temporalmente ravvicinate e che, per valutare la distanza temporale, occorreva considerare la data di effettiva commissione delle condotte, non quella delle dichiarazioni di fallimento. La sentenza individua le condotte distrattive relative a HMGS s.p.a. e Lubian s.r.l. nel maggio 2014 e la prima distrazione attribuita al ricorrente quale liquidatore di Lacaita s.r.l. nel gennaio 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, sollecitavano una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: l’identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile già al momento della commissione del primo reato e dagli atti non emergeva che le distrazioni relative a Lacaita s.r.l., iniziate il 14 gennaio 2015, fossero state programmate o ideate in epoca anteriore e prossima alle condotte distrattive commesse nel maggio 2014 ai danni di HMGS s.p.a. e Lubian s.r.l. La sola omogeneità delle condotte non dimostrava un’unica originaria deliberazione; era irrilevante che le condotte successive fossero eventualmente dirette a occultare le precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa

    Per riconoscere la continuazione, l’unicità del disegno criminoso deve risultare già al momento della commissione del primo reato; la mera omogeneità delle condotte non basta a dimostrare che i reati fossero originariamente deliberati come parte di un medesimo programma.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione tra più reati richiede che l’identità del disegno criminoso sia riconoscibile sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente che le condotte siano omogenee.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione non può fondarsi soltanto sulla vicinanza temporale tra i reati: occorrono elementi dai quali desumere che le condotte successive fossero state programmate o ideate già in occasione della commissione del primo reato.
  • L’eventuale finalità delle condotte successive di occultare reati precedenti non dimostra, da sola, l’esistenza di un’unica originaria deliberazione criminosa.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri a ottenere una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariEsecuzione penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.